Riconoscimento titolo di chimico conseguito in paese non comunitario da cittadino comunitario, della Confederazione svizzera o dell’Area SEE e da cittadino non comunitario
Per ottenere il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione di chimico conseguiti in un Paese non comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione, l'interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero della Salute accompagnata da tutta la documentazione indicata nella modulistica.
Cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera e cittadini dell'Area SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e cittadini non comunitari che hanno conseguito un titolo abilitante all'esercizio della professione di chimico in un Paese non comunitario.
L'interessato deve fare domanda di riconoscimento del titolo al Ministero della salute attraverso il Modello Q1 - Chimico.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta nell'Allegato Q1
Note ed avvertenze generali
Su ogni domanda deve essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00.
Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall’Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille (Convenzione de L’Aia 5.10.1961).
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall’Autorità Diplomatica o Consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.
I documenti in fotocopia possono essere autenticati presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza, oppure in Italia da un notaio, cancelliere, o presso gli uffici di qualunque Comune italiano. Non sono ammesse fotocopie a colori.
Questa Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all’indirizzo indicato dall’interessato nella domanda. Sarà, pertanto, a cura dell’interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta.
L’Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell’interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) - Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
Presso l'Ufficio accettazione corrispondenza dalle 8 alle 16 escluso il sabato
Quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Richiesta marca da bollo
Euro 16,00 per ogni titolo da riconoscere
Cognome Nome. Imposta di bollo per attività professionale di chimico
- D.P.R. del 31.8.1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni
- Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 07/09/2005;
- Direttiva n. 2006/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2006;
- Decreto legislativo n. 206 del 09/11/2007
Consulta il Trovanormesalute