Registrazione ai fini dell'utilizzo di precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 26/5/2025

    Tutti gli  operatori che intendono importare, esportate o commercializzare precursori di droga appartenenti alla categoria 2  e gli operatori che intendono esportare precursori di droga appartenenti alla categoria 3 devono richiedere la registrazione all’UCS- Ufficio Centrale Stupefacenti. Sono esclusi da detto obbligo gli utilizzatori di precursori della categoria 2 che utilizzano ma non vendono o cedono ad altri, ad eccezione degli utilizzatori di anidride acetica (sottocategoria 2A) che devono registrarsi non più tardi del 1° luglio 2015.

    Tutti gli  operatori che intendono importare, esportate o commercializzare precursori di droga appartenenti alla categoria 2  e gli operatori che intendono esportare precursori di droga appartenenti alla categoria 3 devono richiedere la registrazione all’UCS- Ufficio Centrale Stupefacenti. Sono esclusi da detto obbligo gli utilizzatori di precursori della categoria 2 che utilizzano ma non vendono o cedono ad altri, ad eccezione degli utilizzatori di anidride acetica (sottocategoria 2A) che devono registrarsi non più tardi del 1° luglio 2015.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgfdm@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    PRC-CAT23-S8
    Istruzioni aggiuntive:
    Se la casella elettronica certificata è aziendale allegare copia del documento di identità del presentatore. In caso di invio da posta non certificata, i documenti devono firmati elettronicamente e corredati dalla copia del documento di identita' del legale rappresentante

    60 giorni

    Tariffa:
    euro 79,74 per prima registrazione, rinnovo e modifica
    Marca da bollo:
    2 marche da bollo da euro 16,00

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

    • Decreto legislativo 24/03/2011, n. 50
      Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96

    •  Parlamento Europeo - Consiglio dell'Unione Europea. Regolamento 11/02/2004, n. 273
      Regolamento n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe

    • Consiglio dell’Unione europea. Regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

    • Commissione europea. Regolamento n.1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del  regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 20004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

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    Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del farmaco (DGDMF)
    Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti

    Francesca Placanica
    Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Lunedì 11:00 - 13:00
    Rocco Signorile
    Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Martedì 12:00 - 14:00

    Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del farmaco (DGDMF)