Rilascio certificati di libera vendita per la commercializzazione di prodotti biocidi extra UE
Su richiesta delle aziende interessate che intendono esportare prodotti biocidi al di fuori del territorio comunitario il Ministero rilascia un documento cd "certificato di libera vendita" nel quale sono indicati la denominazione ( o le denominazioni ) del biocida, il titolare e il numero dell'autorizzazione.
Il certficato può essere emesso per un solo biocida e contenere l'indicazione di un solo Paese di destinazione.
I certificati sono rilasciati nella versione italiano/inglese. Ai certificati di libera vendita non sono allegate etichette e stampati.
Non si rilasciano certificati di libera vendita per biocidi revocati.
I certificati di libera vendita possono essere richiesti dal titolare dell'autorizzazione del prodotto biocida (o da un legale rappresentante).
- Richiesta in bollo contenente indicazione della denominazione ( o delle denominazioni) del biocida per il quale si chiede l'emissione del certficato e del relativo numero di autorizzazione;
- Copia del documento d'identità del richiedente;
- Ricevuta di versamento della tariffa dovuta.In caso di presentazione via PEC si allega copia dell'attestazione di avvenuto pagamento con la dichiarazione "copia conforme all'originale" sottoscritta dal richiedente. Deve essere corrisposta una tariffa per ciascun certificato CLV richiesto (es. due certificati richiesti, due tariffe pagate). Si rammenta che il Ministero della Salute, al fine di avviare il procedimento finalizzato al rilascio dei certificati, deve poter verificare univocamente l'avvenuto assolvimento della tariffa dovuta. Pertanto, ad esito del pagamento con metodo PagoPA, l'istanza deve essere corredata della ricevuta di pagamento generata dal sistema, da cui sia visibile oggetto del pagamento e identificativo del medesimo. In alternativa, l'istante potrà presentare dichiarazione sostitutiva, resa conformemente alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta, precisando l'importo, la data, l'ora del pagamento ed il codice identificativo del pagamento medesimo. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2021, non sarà possibile avviare l'istruttoria in assenza della presentazione da parte dell'istante di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento della tariffa prevista per il rilascio dei certificati richiesti. Esclusivamente per le ditte straniere, in caso di difficoltà di pagamento mediante PagoPA, è possibile effettuare un bonifico bancario al seguente IBAN: IT54B0100003245BE00000003F2.
- Marca da bollo per cscun certficato rchiesto. In caso di presentazione dell'istanza via PEC è necessario allegare il modulo autocertificazone per marca da bollo. Anche in caso di istanza presentata in cartaceo può essere utilizzato il modulodiautcertficazione permarca da bollo. Esclusivamente per le ditte straniere, in caso di difficoltà di pagamento mediante PagoPA, è possibile effettuare un bonifico bancario al seguente IBAN: IT07Y0100003245348008120501.
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF) - Ufficio 8 ¿ Biocidi e cosmetici
Via G.Ribotta, 5 - 00144 Roma
BPMC-BC-CLV
Questa modalità è consentita solo se l'invio avviene da casella di posta elettronica certificata (PEC)
Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
Vedere orari riportati sul portale del Ministero della salute
Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'istanza (timbro accettazione corrispondenza dell'ufficio)
Euro 95,00. Link per il pagamento: https://polpor.salute.gov.it/pol-ui-public/#/login Deve essere corrisposta una tariffa per ciascun certificato CLV richiesto (es. due certificati richiesti, due tariffe pagate). Si rammenta che il Ministero della Salute, al fine di avviare il procedimento finalizzato al rilascio dei certificati, deve poter verificare univocamente l'avvenuto assolvimento della tariffa dovuta. Pertanto, ad esito del pagamento con metodo PagoPA, l'istanza deve essere corredata della ricevuta di pagamento generata dal sistema, da cui sia visibile oggetto del pagamento e identificativo del medesimo. In alternativa, l'istante potrà presentare dichiarazione sostitutiva, resa conformemente alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta, precisando l'importo, la data, l'ora del pagamento ed il codice identificativo del pagamento medesimo. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2021, non sarà possibile avviare l'istruttoria in assenza della presentazione da parte dell'istante di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento della tariffa prevista per il rilascio dei certificati richiesti.
Una marca da bollo sull'istanza e una marca da bollo da euro 16 per ciascun certificato richiesto.
rialscio clv+denominazione biocida e paese di destinazione
- Regolamento (UE) n. 528/2012 del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
- Decreto 16 gennaio 2019 - Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati
Consulta il Trovanormesalute