Riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie (Legge 229/05)

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 20/6/2024

    Gli aventi diritto possono presentare la domanda all'ufficio che provvede ad istruirla ai fini della predisposizione della graduatoria dei richiedenti. Tale graduatoria è realizzata sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell'infermità o delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari (D.M. 21/10/2009). In caso di accoglimento della domanda, si emette il decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.
     
     

    • Soggetti danneggiati o, in alternativa, l'esercente la potestà genitoriale, il tutore o l'amministratore di sostegno del danneggiato a causa di vaccinazioni obbligatorie e che beneficiano già dell'indennizzo ai sensi della legge 210/1992.
       
    • Gli aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro, qualora a causa delle vaccinazioni sia derivata la morte.
       

    Domanda in carta semplice in cui sono indicati:

    • dati anagrafici del danneggiato e, in caso di minore o soggetto interdetto, dell'esercente la potestà genitoriale, del tutore o dell'amministratore di sostegno o, in caso di morte a causa della vaccinazione, degli aventi diritto (art. 1, comma 3)

    Allegati:

    • copia documento di identità del richiedente
    • copia codice fiscale del richiedente
    • copia verbale Commissione medica ospedaliera/parere ufficio medico legale del Ministero della salute/sentenza di Tribunale attestante il riconoscimento legge 210/92 o attestante il riconoscimento del nesso causale fra il decesso e la vaccinazione obbligatoria
    • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara (esclusi gli aventi diritto per decesso):
      - di beneficiare o meno di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa e, in caso positivo, indicare i nominativi di chi presta assistenza alla data di presentazione della domanda
      - di non avere contenziosi giurisdizionali pendenti in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210
      - di avere beneficiato di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, dalla data in cui si è manifestato l'evento dannoso alla data di decorrenza dell'indennizzo, così come previsto dall'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

    Posta tradizionale - Ufficio destinatario:
    Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC) - Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/90
    Posta tradizionale - Indirizzo destinatario:
    Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgvesc@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    ASS-IND-L229
    Istruzioni aggiuntive:
    Domanda benefici economici legge 229/2005
    Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC

    Secondo la normativa nazionale vigente, tenuto conto della natura pubblica degli interessi tutelati e della particolare complessità del procedimento.

    Gratis

    Posta tradizionale
    Posta elettronica certificata

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

    • Legge 29 ottobre 2005, n. 229, pubblicata nella G.U. 5 novembre 2005, n. 258 - art. 1 e art. 4
    • Legge 25 febbraio 1992, n. 210, pubblicata nella G. U. 6 marzo 1992, n. 55 - art.1, comma 1
    • D.M. 6 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2006, N. 262
    • D.M. 3 aprile 2008 pubblicato in  G.U. 29 maggio 2008, n. 125
    • D.M. 21 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. n.9 del 13 gennaio 2010

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