Riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali da utilizzarsi per cure termali

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 18/7/2019

    Il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali da utilizzarsi per cure termali viene effettuato dal Ministero della Salute che raccoglie le domande corredate da idonea documentazione. La domanda deve essere trasmessa dai competenti organi regionali o dal titolare di concessione. Qualora la domanda venisse prodotta dal titolare di concessione, sia la domanda che la documentazione allegata dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di bolli. Terminata l'istruttoria, l'Ufficio incaricato la invia al Consiglio Superiore di Sanità per il previsto parere di competenza. Acquisito il parere favorevole, il Ministero emana il decreto di riconoscimento.
     

    Titolari di concessione mineraria o di permesso di ricerca di acque minerali rilasciato dalle competenti autorità regionali.

    Per la presentazione dell'istanza si richiedono:

    • 4 analisi chimiche e chimico fisiche stagionali effettuate dai laboratori di cui Decreto del Capo di Governo 7.11.1939 complete della ricerca dei parametri previsti dal D.M.10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento
    • 4 analisi microbiologiche stagionali effettuate dai laboratori di cui al Decreto del Capo di Governo 7.11.1939, secondo le norme contenute nel D.M. 10 febbraio 2015, con i relativi verbali di prelevamento
    • analisi di radioattività relativa alla concentrazione del 222Radon nell'acqua alla sorgente, corredata dal verbale di prelevamento ed effettuata da laboratorio pubblico
    • relazione idrogeologica
    • permesso di ricerca o concessione mineraria
    • documentazione farmacologica e clinica

    Posta tradizionale - Ufficio destinatario:
    Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE) - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
    Posta tradizionale - Indirizzo destinatario:
    Viale Giorgio Ribotta 5
    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgprev@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    AM-CUTE-RP
    Istruzioni aggiuntive:
    Se la casella elettronica certificata è aziendale allegare copia del documento di identità del presentatore.

    30 giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità

    Gratis

    Posta tradizionale

    Non è prevista la pubblicazione dell'esito

    • Ministero della salute. Circolare 10 aprile 2018
      Revisione della circolare n.80 dell’8 novembre 1980, recante “Indicazioni per la conduzione degli studi farmaco-tossicologici e clinici delle acque minerali naturali

    • Ministero della salute Decreto 10 febbraio 2015
      Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali

    • Legge 24 ottobre 2000, n. 323
      Riordino del settore termale.

    • Decreto del Capo di Governo 7 novembre 1939, n. 1858

    • Decreto 20 gennaio 1927
      Istruzioni per la utilizzazione e il commercio delle acque minerali

    • Regio Decreto 28 settembre 1919
      Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali idroterapici di cure fisiche ed affini.

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
    Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    Laura Musumeci
    Viale Giorgio Ribotta 5

    Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)