Registrazione dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali della specie canina

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 11/11/2025

    I microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio 6, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:

    • produttori, intesi come i soggetti ai quali il Ministero della Salute assegna una serie numerica di codici identificativi degli animali e che procedono alla memorizzazione di tali codici nei microchip prodotti;
    • distributori, intesi come i soggetti che provvedono alla distribuzione e alla commercializzazione in territorio nazionale dei microchip fabbricati da produttori preventivamente registrati.

    L'Ufficio 6 comunica l'avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati.

    I produttori e i distributori di microchip

    Istanza di registrazione conforme all'Accordo Stato -Regioni del 24 gennaio 2013 e la documentazione ivi prevista, in particolare:

    1. una copia dell'iscrizione alla camera di commercio o la relativa autocertificazione (produttori e distributori);
    2. le certificazioni attestanti il superamento delle prove di conformità alle norme ISO 11784 e 11785 e di funzionamento (esclusivamente a carico dei produttori).

    Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita.

    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    ADA-CA-BAM
    Istruzioni aggiuntive:
    Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC

    30 giorni

    Tariffa:
    Il servizio è gratuito

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • Legge 14 agosto 1991, n. 281
    • Leggi regionali di attuazione delle legge 281/91.
    • Accordo 6 febbraio 2003
      Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
    • Accordo 24 gennaio 2013
      Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU).


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    Direzione generale della salute animale (DGSA)
    Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

    Domenico Castelluccio

    Direzione generale della salute animale (DGSA)