Registrazione dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali della specie canina
I microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio 6, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:
- produttori, intesi come i soggetti ai quali il Ministero della Salute assegna una serie numerica di codici identificativi degli animali e che procedono alla memorizzazione di tali codici nei microchip prodotti;
- distributori, intesi come i soggetti che provvedono alla distribuzione e alla commercializzazione in territorio nazionale dei microchip fabbricati da produttori preventivamente registrati.
L'Ufficio 6 comunica l'avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati.
I produttori e i distributori di microchip
Istanza di registrazione conforme all'Accordo Stato -Regioni del 24 gennaio 2013 e la documentazione ivi prevista, in particolare:
- una copia dell'iscrizione alla camera di commercio o la relativa autocertificazione (produttori e distributori);
- le certificazioni attestanti il superamento delle prove di conformità alle norme ISO 11784 e 11785 e di funzionamento (esclusivamente a carico dei produttori).
Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita.
ADA-CA-BAM
Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC
30 giorni
Il servizio è gratuito
- Legge 14 agosto 1991, n. 281
- Leggi regionali di attuazione delle legge 281/91.
- Accordo 6 febbraio 2003
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Accordo 24 gennaio 2013
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU).
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