Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 19/12/2024

    Ai sensi dell'art. 3 della Legge 189/2004, gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, in particolare per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544- quater e 544-quinquies, sono affidati ad associazioni o enti individuati dal Ministero della Salute. Le associazioni o enti che intendono essere individuati devono disporre in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in Banca Dati Nazionale e devono inoltrare domanda alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6

    Enti e associazioni.

    Domanda, corredata dalla seguente documentazione:

    • nome, indirizzo e contatti e-mail, p. e. c. e telefonici dello stabilimento;
    • nome, indirizzo e contatti e-mail, p. e. c. e telefonici dell'Associazione;
    • numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
    • atto costitutivo dell'Associazione;
    • statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione;
    • codice fiscale dell'Associazione;
    • iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista;
    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a:
    • estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
    • indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose;
    • numero associati;
    • relazione sulle attività già svolte.
    • comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora l’ente o associazione richiedente eserciti attività imprenditoriale

    Posta tradizionale - Ufficio destinatario:
    Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) - Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
    Posta tradizionale - Indirizzo destinatario:
    Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Ufficio VI - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Raccomandata A/R
    PEC
    Indirizzo di PEC
    :
    dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto:
    ADA-BA-EA
    Istruzioni aggiuntive:
    Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC

    30 giorni

    Tariffa:
    Il servizio è gratuito

    Gratis

    Posta elettronica certificata

    Sito Istituzionale

    • Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
    • Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante “Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. – Art. 12

    Consulta il Trovanormesalute

    Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
    Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

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