Iniziative urgenti volte a garantire la copertura a carico del Servizio sanitario nazionale delle riparazioni e sostituzioni degli ausili relativi alle carrozzine a motore elettrico

    25 giugno, 2025 - Camera dei deputati
    Question time n. 3-02037 Ministro Schillaci

    Grazie, Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver sollevato un caso che tocca i diritti fondamentali delle persone con disabilità. La vicenda di una signora, riportata dalla stampa, mi offre l'opportunità di chiarire definitivamente il quadro normativo sui dispositivi di ausilio e sulle garanzie che il nostro sistema sanitario deve assicurare. Partiamo dalle regole che già esistono.

    L'articolo 3, comma 2, dell'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - quello sui LEA - stabilisce un principio chiaro e inderogabile: per i dispositivi di serie degli elenchi 2A e 2B del nomenclatore LEA, dove troviamo le carrozzine e tutti gli ausili per la mobilità personale, regioni e ASL devono stipulare contratti attraverso gare pubbliche, non scelte discrezionali, ma procedure trasparenti.

    Ma ecco il punto cruciale. I capitolati di gara devono prevedere obbligatoriamente che i fornitori aggiudicatari forniscano tre garanzie fondamentali: l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati; la manutenzione ordinaria; la riparazione o sostituzione dei componenti. Non è una raccomandazione, è un obbligo di legge. Questa norma è in vigore dal 2017. L'entrata in vigore del nuovo decreto Tariffe del 2025 - quello che ha sostituito il vecchio decreto ministeriale n. 332/1999 - non ha cambiato nulla sui diritti dell'assistito, assolutamente nulla. L'innovazione riguarda solo le modalità di approvvigionamento.

    Le regioni devono conformarsi a procedure di gara ad evidenza pubblica, ma i diritti dei cittadini restano gli stessi, anzi, sono rafforzati. Alcune regioni hanno fatto ancora di più: hanno approvato tariffari di riferimento per gli ausili degli elenchi 2A e 2B, che specificano, nero su bianco, che la riparazione e la sostituzione dei dispositivi protesici, trascorsi i tempi minimi di garanzia, rimangono a carico delle aziende sanitarie, non del cittadino, ma delle aziende sanitarie.

    Stante il quadro normativo nazionale che ho richiamato, all'assistito non dovrebbe essere richiesta alcuna compartecipazione alla spesa per riparazioni o sostituzioni. Se questo sta accadendo, come nel caso segnalato, significa che qualcuno non sta applicando correttamente le normative vigenti e questo non è accettabile. I diritti delle persone con disabilità non possono essere subordinati a interpretazioni discrezionali o a carenze organizzative territoriali. Sono diritti esigibili e garantiti dalla legge nazionale, che ogni amministrazione ha il dovere di rispettare.

     

    Camera dei deputati
    Resoconto stenografico dell'Assemblea n. 499
    Mercoledì 25 giugno 2025