Iniziative di carattere normativo volte a promuovere una semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle farmacie comunali

    08 maggio, 2024 - Camera dei deputati
    Question time n. 3-01186 Ministro Schillaci

    Ringrazio l'onorevole Tassinari, la cui interrogazione tocca un importante problematica che riguarda l'applicazione del nuovo codice degli appalti, con ricadute per le farmacie comunali meritevoli di attenzione, specie per le realtà più piccole presenti sul territorio nazionale.

    Come giustamente evidenziato, le farmacie erogano un servizio pubblico preordinato a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute. In particolare, le farmacie comunali si caratterizzano per la funzione sociale che è propria del servizio farmaceutico comunale. Le farmacie comunali sono, quindi, un presidio sanitario indispensabile e svolgono la loro funzione, operando in concorrenza con le farmacie private e con le parafarmacie; operano, dunque, in un mercato competitivo.

    Tuttavia, si può evidenziare che, a differenza delle farmacie private e delle parafarmacie, le farmacie comunali, quando a gestione diretta dell'ente locale, di aziende speciali o di società in house, devono sottostare a discipline pubblicistiche che comportano costi e adempimenti. Questo, secondo l'interrogante, potrebbe incidere sulla capacità delle farmacie comunali di rimanere competitive sul mercato e di svolgere con efficacia la loro funzione sociale. A questo proposito, occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, la gestione di una farmacia comunale può essere esercitata dall'ente, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali in house ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. Peraltro, come osservato dal Consiglio di Stato, lo stesso legislatore ha previsto forme di gestione delle farmacie comunali ulteriori rispetto a quelle indicate dalla legge.

    L'ordinamento assegna all'ente il potere di istituire o meno la farmacia comunale, una decisione che rientra nella discrezionalità dello stesso ente locale, in relazione agli interessi pubblici da perseguire e alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata. L'assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non crea un ostacolo insormontabile.

    Con riguardo al profilo afferente alla tutela della salute, l'obiettivo del mantenimento in capo al comune delle proprie prerogative di ente che persegue fini pubblicistici può essere garantito, in caso di affidamento a terzi, dalle specifiche regole di gara e dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario idonei a permettere un controllo costante sull'attività del gestore e a garantire standard adeguati di tutela dei cittadini.

    Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che il legislatore e la giurisprudenza, maturata negli anni, consentono all'amministrazione comunale forme di gestione delle farmacie in via diretta, ma anche mediante concessione idonea a svolgere i compiti propri delle farmacie comunali, in maniera agile e semplificata, anche per quanto concerne gli adempimenti volti agli approvvigionamenti necessari per la somministrazione dei farmaci.

    Ciò premesso, dal 1° gennaio di quest'anno ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dal libro I, parte seconda, del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitali certificate. L'ANAC, per favorire le amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi e consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento, in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, ha reso disponibile all'utilizzo l'interfaccia web della piattaforma contratti pubblici PCP dell'autorità, anche per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, fino al 30 settembre di quest'anno. In questo modo, le farmacie comunali, organizzate sotto forma di gestione in house, dovrebbero avere tempo per adeguare i propri sistemi e le nuove regole.

    Tuttavia, in considerazione degli elementi di criticità segnalati e del richiamato assetto normativo, il Ministero della Salute, consapevole dell'importante ruolo sanitario e sociale esercitato dal sistema delle farmacie comunali, insieme alle farmacie private, si è reso disponibile ad avviare, con il necessario coinvolgimento degli altri Dicasteri interessati, le opportune interlocuzioni con gli stakeholder, per verificare, ferma restando una previa valutazione di conformità del quadro giuridico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, un possibile margine di intervento, in senso ordinamentale, sulla vigente disciplina.

     

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    Resoconto stenografico dell'Assemblea n. 289
    Mercoledì 8 maggio 2024