Prodotti privi di destinazione d’uso medica, chiarimenti per i fabbricanti

    Data di aggiornamento 03/12/2025

    Il Ministero ha emanato una nota informativa destinata ai fabbricanti dei prodotti privi di destinazione d’uso medica elencati nell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

    Il documento offre chiarimenti utili per favorire una corretta interpretazione e un’applicazione armonizzata delle disposizioni regolamentari, approfondendo in particolare:

    •  il quadro normativo di riferimento, con indicazioni volte a definire con precisione l’ambito regolatorio applicabile
       
    • le tempistiche e le condizioni previste per le disposizioni transitorie, al fine di assicurare una transizione ordinata e uniforme al nuovo regime;
       
    • gli elementi relativi alla classificazione dei prodotti, con particolare attenzione ai prodotti attivi inclusi nell’Allegato XVI;
       
    • gli aspetti inerenti alla sorveglianza del mercato, con informazioni riguardanti il ruolo e le responsabilità delle Autorità competenti durante il periodo transitorio;
       
    • le disposizioni in materia di pubblicità, con chiarimenti relativi all’autorizzazione alla promozione di tali prodotti presso il pubblico.

    I prodotti senza destinazione d’uso medica

    Il Regolamento, all’articolo 1(2), include nel suo campo di applicazione prodotti che hanno solamente una finalità estetica o un’altra finalità non medica, ma che sono simili ai dispositivi medici per funzionamento e rischi. 

    In particolare, questi prodotti sono riportati nell’Allegato XVI e sono suddivisi in sei gruppi:

    1. lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull'occhio
    2. prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l'anatomia o per la fissazione di parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing
    3. sostanze, associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling facciali o altri filling cutanei o per le mucose attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica o altra introduzione, eccetto quelli per i tatuaggi;
    4. apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica
    5. apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio infrarossi, luce visibile e ultravioletti) destinate a essere utilizzate sul corpo umano, comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come laser e apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo, rimozione di tatuaggi o epilazione o altro trattamento dermico;
    6. attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l'attività neuronale del cervello.

    Per approfondire consulta: