Autorizzazione all’impiego in deroga di biocida per il trattamento antimicrobico del carburante e dei sistemi di alimentazione di aeromobili

Diversi operatori nel settore aeronavale hanno segnalato al Ministero della salute l’assenza di prodotti autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, che siano idonei al trattamento antimicrobico del carburante e dei sistemi di alimentazione di aeromobili.
Tale tipologia di prodotto è, tuttavia, necessaria al fine di consentire un’efficace azione preventiva della contaminazione microbiologica dei serbatori di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili, aspetto strategico per garantire la sicurezza dei voli.
Al riguardo, le principali linee operative del settore indicano nell’utilizzo di un prodotto statunitense il mezzo più idoneo per il contrasto alla contaminazione biologica; per tale motivo, sono stati adottati da numerosi Stati europei, provvedimenti che, mediante deroga al Regolamento (UE) 528/2012 ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1 del medesimo regolamento, consentono l’impiego del suddetto prodotto.
Tali deroghe sono rilasciate per un periodo di 180 giorni, con la possibilità di richiedere alla Commissione europea una proroga fino a 550 giorni.
Tanto premesso, con decreto del 13 giugno 2025 il Ministero ha adottato un provvedimento di deroga, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento (UE) 528/2012, che dal 28 giugno 2025 consente per un periodo di 180 giorni, salvo proroghe concesse dalla Commissione europea, l’impiego del prodotto in questione sul territorio italiano per il trattamento antimicrobico del carburante e dei sistemi di alimentazione di aeromobili.
Per maggiori informazioni consulta il testo del decreto di deroga del 13 giugno 2025.