Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie
    Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie
    Last updateUpdated on 04/11/2025
    professionisti sanitari Faq

    Le informazioni relative alla procedura e alla modulistica sono presenti sul sito del Ministero della salute nell'area tematica:

    Un documento emesso da un Paese non comunitario per essere valido in Italia deve avere la firma legalizzata, che attesta la sua autenticità a livello internazionale. 

    La legalizzazione va apposta sul documento originale, tramite Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di emissione, oppure con l’Apostille, se il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aia del 1961.

    Dopo aver ottenuto la legalizzazione del documento, si può procedere ad effettuare la fotocopia del documento, che deve essere dichiarata conforme all’originale (copia autenticata) o dall’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese che ha rilasciato il documento o in Italia presso un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di un qualunque Comune italiano.

    L’imposta di bollo può essere pagata nei seguenti modi:

    • Pagamenti on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti online
    • Marca da bollo fisica da €16,00 da apporre sul Modulo cartaceo
    • Bonifico da 16€

    DATI BENEFICIARIO

    • Bilancio dello Stato Capo VIII-Capitolo 1205-art1
    • BIC: BITAITRRENT
    • IBAN: IT 07Y01 00003245348008120501
    • Banca beneficiario: BANCA D'ITALIA
    • Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA
    • Causale: marca da bollo riconoscimento qualifica di…………….., conseguita da cognome e nome, data di nascita, luogo e Stato di nascita.
    • La ricevuta della quietanza del bonifico dovrà essere allegata alla richiesta di riconoscimento.

    Si, si può integrare l’istanza con le stesse modalità e agli stessi indirizzi con cui è stata presentata l’istanza.

    La procedura e i moduli per il rinnovo del decreto di riconoscimento sono pubblicati nell'area tematica Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie alla seguente pagina: 

    Si, il cambio di indirizzo deve essere comunicato tempestivamente, con le stesse modalità con cui è stata presentata l’istanza.

    L’Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all’indirizzo indicato dall’interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell’interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta. 

    L’Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell’interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

    La pubblicazione sul portale avviene in genere nei mesi successivi all’emanazione del decreto ma non esistono termini specifici in quanto trattasi di pubblicità notizia.

    No, solo durante la fase istruttoria dell’istanza sarà comunicato l’esito della verifica della documentazione, sulla base della quale potrà essere richiesta documentazione integrativa ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

    La procedura da seguire è pubblicata nell'area tematica Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie alla seguente pagina: 

    No, per ottenere il riconoscimento della specializzazione è necessario aver già ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo professionale (medico, odontoiatra, veterinario, farmacista) oppure essere in possesso del titolo abilitante conseguito in Italia.

    Per “formazione scolastica generale” si intende il percorso di istruzione di base, che comprende le conoscenze fondamentali acquisite nella scuola primaria e secondaria. Questa formazione è necessaria per poter accedere ad alcuni corsi di laurea o a percorsi professionali nel settore sanitario. La formazione deve essere attestata da un diploma o altro certificato valido ed è indispensabile per il riconoscimento. Se non viene dimostrata o non raggiunge i requisiti minimi stabiliti dall’art. 38 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. 206/2007 per la professione infermieristica e dall’art. 46, comma 2 lett a) per la professione di ostetrica, l’istanza non è accolta per mancanza di requisiti di legge.