L’uscita dal mercato di un PMC non sostenuto è disciplinata dall’articolo 89 del Regolamento UE n. 528/2012, in particolare dal paragrafo 3 nella parte in cui recita:
“Qualora non sia stata presentata alcuna domanda di autorizzazione o di riconoscimento reciproco in parallelo conformemente al secondo comma:
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il biocida non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 180 giorni dopo la data di approvazione del principio attivo o dei principi attivi
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lo smaltimento e l’uso delle giacenze del biocida possono continuare fino a 365 giorni dopo la data di approvazione del principio o dei principi attivi.”