
La sanità animale è una materia di competenza condivisa tra l’Unione Europea e gli Stati Membri. Nel 2016 è stato emanato un regolamento unico, il regolamento (UE) 2016/429 che, insieme a tutti gli atti delegati e derivati, ha armonizzato la normativa di sanità animale, ivi compresa la disciplina sul controllo e sull’eradicazione delle malattie. In base a queste norme, le malattie animali sono classificate in categorie, ognuna delle quali richiede un approccio differente.
Le malattie di categoria A, tra cui la Lumpy skin disease (LSD), sono quelle malattie solitamente assenti nell'Unione europea e contro le quali devono essere adottate misure volte all’immediata eradicazione. Le misure di controllo delle malattie di categoria A sono definite nel regolamento (UE) 2020/687.
Al fine di prevenire gli effetti potenzialmente devastanti delle malattie infettive sulla sanità animale nell’Unione Europea, gli Stati Membri possono ricorrere alla vaccinazione per la prevenzione e il controllo di alcune malattie, inclusa la Lumpy skin disease (LSD), ai sensi del regolamento (UE) 2023/361. L’uso dei vaccini negli animali, per prevenire e controllare le malattie di categoria A, è subordinato ad un’accurata valutazione dei rischi e dei benefici da essa derivanti. L’ordinamento italiano, come previsto, si è adeguato alla normativa europea, emanando il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.
La dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease (LSD) è una malattia virale che colpisce solo bovini, bufali e zebù. La trasmissione da un animale all’altro avviene principalmente tramite insetti pungitori come mosche, zanzare e zecche. La LSD non è trasmissibile all'uomo, né attraverso il contatto diretto con animali infetti né attraverso il consumo di prodotti di origine animale provenienti da animali infetti, come latte o carne, né attraverso punture di insetti vettori.
La LSD si diffonde rapidamente e causa gravi problemi negli animali, come debilitazione, perdite di produzione significative, e danni permanenti alle pelli. È classificata dal diritto europeo come malattia di categoria A, ovvero una malattia solitamente assente nell'Unione europea e contro la quale devono essere adottate misure volte alla sua immediata eradicazione.
Il periodo di incubazione della Lumpy skin disease (LSD) è di 2-4 settimane.
I più comuni sintomi dell’infezione includono:
- Febbre, che può raggiungere i 41 °C
- Abbattimento
- Calo dell’appetito e perdita di peso
- Scolo nasale e lacrimazione
- Ingrossamento dei linfonodi
- Calo della lattazione
- Noduli sulla pelle (soprattutto testa, collo, mammella, perineo) e sulle mucose.
Nei casi gravi le lesioni sulla pelle possono andare incontro a ulcerazione e coprirsi di croste. Le croste, una volta cadute, possono lasciare cicatrici sulla pelle, danneggiandola.
Quando si osservano dei sintomi che fanno sospettare la LSD, una segnalazione tempestiva e un’azione rapida possono proteggere gli animali e il lavoro degli allevatori.
Cosa fare se si sospetta la malattia:
- Contattare immediatamente i Servizi Veterinari Locali
- Isolare subito gli animali malati
- Non movimentare gli animali
- Disinfettare stivali, scarpe, abbigliamento, veicoli e attrezzature che entrano ed escono dall’allevamento
- Effettuare la disinfestazione per il controllo degli insetti vettori
Il rischio di diffusione della malattia è maggiore durante i periodi caldi dell'anno, quando gli insetti vettori sono più numerosi e attivi. La trasmissione a lunga distanza è legata al trasporto di bovini infetti, che vengono poi punti dagli insetti nella zona di arrivo e trasmettono il virus ai bovini presenti in quella zona. Bovini apparentemente sani possono trasmettere il virus, o perché sono ancora in fase di incubazione, o perché i loro segni clinici sono poco evidenti.
Poiché la Lumpy Skin disease (LSD) è una malattia trasmessa da vettori, le misure più efficaci per ridurre il rischio di trasmissione includono il controllo dei vettori mediante l’utilizzo di insetticidi e insetto-repellenti specifici sugli animali e sulle strutture. È inoltre importante applicare tutte le consuete misure di biosicurezza, come il controllo dei visitatori e dei mezzi di trasporto in entrata nell’allevamento, evitando ogni ingresso non necessario e disinfettando accuratamente i veicoli e le attrezzature che entrano in contatto con gli animali.
Se l’allevamento ricade in un territorio in cui è stato approvato un piano di vaccinazione ufficiale, il ricorso tempestivo alla vaccinazione consente di proteggere efficacemente gli animali dall’infezione nell’eventualità in cui il virus dovesse entrare in allevamento.
Per il controllo della Lumpy skin disease (LSD), gli Stati Membri dell’Unione Europea devono rispettare quanto previsto dalla normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429 e atti derivati).
Dato il suo forte impatto sulla salute animale, la sua contagiosità, e il lungo periodo di incubazione, la LSD è classificata, nel diritto europeo, come malattia di categoria A, e il regolamento (UE) 2020/687 impone:
- Abbattimento di tutti i bovini presenti nell’allevamento
- Blocco delle movimentazioni e misure di biosicurezza (pulizia, disinfezione e disinfestazione di strutture e mezzi di trasporto)
- Istituzione di una zona di restrizione intorno al focolaio che comprende una zona di protezione (20 km) e una zona di sorveglianza (50 km) in cui vengono applicate specifiche misure per contenere la diffusione della malattia, tra cui le restrizioni alla movimentazione di bovini in entrata e in uscita dalla zona.
Le limitazioni ed i controlli vengono estesi anche al latte crudo, sperma ed ovociti, pelli.
Come previsto dalla normativa europea in materia di sanità animale, il regolamento (UE) 2020/687 impone, fra le varie misure di controllo, l’abbattimento di tutti i bovini presenti nell’allevamento sede di focolaio. Infatti, anche se sembrano in buona salute, i bovini di un allevamento infetto possono essere portatori silenziosi del virus per diverse settimane senza che questo sia rilevabile, nemmeno con analisi di laboratorio.
Di conseguenza, abbattere solo i capi che presentano sintomi comporta il rischio di diffusione della malattia, poiché la presenza del virus sarà mantenuta dagli animali infetti senza sintomi. Nuovi insetti potranno quindi infettarsi e trasportare il virus a nuovi gruppi di animali. Solo il depopolamento totale del focolaio consente di arrestare rapidamente la circolazione del virus. L'esperienza passata di altri Paesi ha dimostrato che questo è il metodo più efficace, in combinazione con altre misure di lotta quali il controllo delle movimentazioni, dei vettori, e la vaccinazione.
La Lumpy skin disease (LSD) è una malattia virale e non esistono farmaci in grado di eliminare questo virus. I bovini si ammalano sempre più gravemente, alcuni di loro non sopravvivranno e tutti i bovini infetti sono pericolosi perché altamente contagiosi per tutte le mandrie vicine. Inoltre, l’abbattimento totale dei capi nello stabilimento sede di focolaio è imposto dal regolamento (UE) 2020/687 (articolo 12 par. 1 lett. a).
Come stabilito dal regolamento (UE) 2020/687 (articolo 12 par. 1 lett. a) gli animali detenuti in uno stabilimento sede di focolaio di malattia sono abbattuti per evitare la diffusione della malattia ad altri stabilimenti. Ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218 al proprietario dei capi abbattuti è riconosciuto un indennizzo pari al 100% del valore di mercato.
Le misure disposte dal Servizio veterinario locale territorialmente competente in attuazione del decreto legislativo 5 agosto n. 136 n. 2022 e del regolamento (UE) 2020/687 sono necessarie per il controllo e l’eradicazione della malattia. Il rifiuto del proprietario di sottoporre i capi alla vaccinazione obbligatoria ed il rifiuto di destinare i capi all’abbattimento a seguito di provvedimento del Servizio veterinario locale territorialmente competente, salvo che il fatto costituisca reato, comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 23 del decreto legislativo n. 136/2022.
L’indennità di abbattimento prevista dalla legge n. 218/1988 non è dovuta in caso di mancata collaborazione del proprietario dei capi all’esecuzione delle misure di controllo ed eradicazione della malattia.
Il vaccino contro la Lumpy skin disease (LSD) è un vaccino vivo attenuato prodotto in Sud Africa e messo a disposizione dalla banca vaccini dell’Unione Europea, riconosciuto per la sua qualità, innocuità ed efficacia (per approfondire consulta le pubblicazioni dell’EFSA). Questo vaccino è stato utilizzato con successo in diversi Paesi, nell'Europa meridionale e nei Balcani, dove ha contribuito all'eradicazione della malattia, ed è stato utilizzato anche in Francia e Svizzera per contrastare l’epidemia del 2025.
Per le campagne di vaccinazione del 2025 in Sardegna e in Valle d’Aosta è stato utilizzato un vaccino ad uso veterinario vivo attenuato messo a disposizione dalla banca dei vaccini dell'Unione Europea, regolarmente autorizzato nel Paese terzo di produzione (Sud Africa), e per il quale il Ministero della Salute ha rilasciato formale autorizzazione per l’impiego ai sensi dell’art. 110, par. 2, del regolamento delegato (UE) 2019/6. Il vaccino è denominato “LUMPY SKIN DISEASE VACCINE FOR CATTLE” (Vaccino OBP Lumpy skin disease (Neethling strain) ed è costituito da virus vivo attenuato liofilizzato (ceppo Neethling) per l'immunizzazione profilattica dei bovini contro la LSD.
Prima della somministrazione, il vaccino viene ricostituito trasferendo il diluente sterile nella fiala contenente il virus vivo attenuato liofilizzato, sotto forma di polvere. Il vaccino quindi non contiene mRNA o mRNA autoreplicante o sequenze di DNA artificialmente creato o DNA sconosciuto.
Per approfondire consulta Lumpy skin disease - EFSA
Sulla base dei dati ad oggi disponibili il vaccino non presenta alcun pericolo per l'uomo o per l'ambiente e non ha alcun impatto sulla qualità della carne o del latte.
A seguito della vaccinazione possono verificarsi effetti collaterali transitori e non gravi, che possono includere:
- febbre transitoria
- gonfiore nel punto dell'infezione (che scompare in pochi giorni)
- temporanea diminuzione della protezione del latte e temporanea perdita di appetito
- più raramente, comparsa di piccoli noduli non contagiosi sulla pelle (di diametro inferiore a 2 centimetri), che non si ulcerano, non formano croste e scompaiono rapidamente senza trattamento.
Se gli animali vaccinati presentano sintomi clinici, ciò non significa che l'allevamento sarà automaticamente considerato un focolaio. Come per ogni sospetto, saranno prelevati dei campioni dagli animali che presentano segni clinici indicativi di Lumpy skin disease (LSD), che verranno sottoposti ad un test PCR che consente di distinguere i risultati positivi derivanti dalla vaccinazione da quelli derivanti da un'infezione.
Pertanto, ad esempio, in caso di febbre in un allevamento recentemente vaccinato, i risultati di laboratorio sui campioni prelevati consentiranno di concludere:
- la conferma di un'infezione, che comporterà l’abbattimento di tutti i bovini presenti, sebbene vaccinati
- un effetto collaterale della vaccinazione, che non comporterà alcun provvedimento
Gli animali vaccinati sono protetti dall’infezione da virus della Lumpy skin disease (LSD) a partire da 21 giorni dopo l'iniezione. Se l'animale era già infetto prima dell'iniezione o viene infettato durante questi 21 giorni, può comunque ammalarsi.
In questo caso, l'animale è contagioso e può essere punto da un insetto che trasmetterà il virus agli animali o agli allevamenti vicini. In entrambi i casi, è quindi possibile osservare bovini affetti da LSD in allevamenti vaccinati di recente. Ciò non significa che il vaccino sia inefficace, né che sia responsabile della malattia. La conferma della malattia viene quindi gestita come un focolaio, ovvero con l’abbattimento totale dei bovini nel focolaio, come previsto dal regolamento (UE) 2020/687.
Quando i bovini di un allevamento vengono vaccinati, può accadere che alcuni animali non siano protetti.
Ciò può essere dovuto:
- a un problema tecnico (ad esempio, non è stata iniettata l'intera dose perché l'animale era agitato)
- al fatto che l'animale non ha risposto correttamente al vaccino a causa delle sue caratteristiche individuali.
Potrebbe quindi accadere, anche se le probabilità sono estremamente basse, che un focolaio di LSD venga confermato anche in un allevamento vaccinato da più di 21 giorni.
Secondo la normativa vigente (regolamento (UE) 2023/361), il ricorso alla vaccinazione contro una malattia di categoria A, come la LSD, è subordinato ad un’accurata valutazione del rischio di diffusione della malattia e dei benefici attesi.
La vaccinazione contro LSD quindi non può essere effettuata su base volontaria, ma si rende obbligatoria solo in due casi:
- la presenza di focolai in una zona (come nel caso della Sardegna)
- l'esistenza di un rischio significativo di introduzione del virus nella zona interessata, anche in assenza di focolai (è il caso della Valle d’Aosta, a causa della presenza della LSD in Francia in prossimità del confine con l’Italia).
Il rifiuto da parte dell’allevatore di aderire al piano di vaccinazione obbligatoria comporta l’applicazione di sanzioni e il mancato diritto agli indennizzi per l’abbattimento degli animali in caso di focolaio.
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