Data di ultimo aggiornamento 11/06/2025
    Whistleblowing

    L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla legge n. 190/2012, è preordinato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione amministrativa.

    Il decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

    Canali di segnalazione

    • canale di segnalazione interna, secondo le indicazioni fornite di seguito dal Ministero della salute
    • canale di segnalazione esterna presso ANAC (Whistleblowing - www.anticorruzione.it)
    • divulgazione pubblica
    • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

    Cosa si può segnalare

    Possono essere oggetto della segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

    Tali violazioni possono consistere in:

    • illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
    • altri illeciti, atti, omissioni o comportamenti specificamente indicati nell’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del d. lgs. n. 24/2023 

    Le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale, ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) di cui all’ art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24/2023, tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

    L’istituto del whistleblowing non si applica:

    • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
    • alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato allo stesso d. lgs. n. 24/2023;
    • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

    Tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili non sono comprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni.

    Chi può effettuare la segnalazione


    Legittimati ad inviare la segnalazione sono:

    • tutti i dipendenti del Ministero con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
    • i collaboratori, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, che prestano attività presso il Ministero;
    • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il Ministero;
    • i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino il Ministero;
    • i tirocinanti e i volontari, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Ministero

    La segnalazione può essere effettuata:

    • quando il rapporto giuridico sia in corso;
    • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
    • durante il periodo di prova;
    • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

    Tutela del segnalante

    È garantita la tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

    La segnalazione anonima, ai sensi dell’art. 16 comma 4, del d.lgs. 24/2023, è trattata, ove circostanziata, come segnalazione ordinaria.

    Il segnalante deve specificare, infatti, che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e che intende beneficiare delle tutele di cui sopra, altrimenti la stessa potrebbe essere trattata come segnalazione ordinaria.

    La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    La riservatezza è tutelata anche ove la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, in quanto la segnalazione sarà utilizzabile solo in caso del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

    Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, all’art. 17, prevede inoltre il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e disciplina forme e strumenti di contrasto ad eventuali comportamenti ritorsivi posti in essere nei confronti del segnalante.

    La ritorsione si configura come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

    A titolo esplicativo, possono configurare ipotesi di comportamento ritorsivo la sanzione, il demansionamento, il licenziamento o il trasferimento.

    In caso di ritorsione, il segnalante può attivare gli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. n. 24/2023 e descritti nella Parte I par. 4.2 delle Linee Guida Whistleblowing.

    In particolare, le segnalazioni di ritorsione vanno comunicate direttamente ad ANAC. Inoltre, il segnalante può rivolgersi agli enti del Terzo settore, il cui elenco è tenuto da ANAC, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni. Qualora il segnalante ritenga di aver subito una ritorsione, può anche adire in via ordinaria l’autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

    Il regime di protezione è applicabile quando il soggetto ha segnalato, in base ad una convinzione ragionevole, che le informazioni sulle violazioni denunciate siano veritiere e quando non siano meri sospetti o “voci di corridoio” e sia riscontrabile una conseguenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite.

    La tutela accordata al whistleblower dalla legge è estesa anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica, agli enti di proprietà della persona nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

    Modalità della segnalazione

    La segnalazione può essere effettuata:

    • in via prioritaria in forma scritta, tramite piattaforma informatica cui si accede attraverso il portale istituzionale al seguente percorso: Amministrazione trasparente -Altri contenuti- Prevenzione della corruzione.
    • in forma scritta, utilizzando il modulo cartaceo. La segnalazione dovrà essere trasmessa tramite servizio postale o consegna a mano nelle seguenti modalità: al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, la segnalazione deve essere formulata utilizzando due buste chiuse: la prima, recante all’esterno la dicitura “contiene dati identificativi” e contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda, recante all’esterno la dicitura “segnalazione”, contenente il modulo per la segnalazione. 
      Tale procedura consente di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. 
      Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza, chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “Riservata personale – Whistleblowing”, indirizzata a: Ministero della salute - Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza - Via G. Ribotta, 5 00144 Roma.
    • in forma orale, mediante incontro diretto con il RPCT, su richiesta del segnalante, chiamando il numero telefonico dedicato 06 59943010, che è attivo il giovedì dalle ore 10 alle ore 12, precisando l’intenzione di avvalersi delle tutele di cui al D. Lgs. n. 24/2023 e di mantenere riservata la propria identità. 

    Per ogni modalità di segnalazione descritta è garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

    Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni e saranno trattate in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

    Prima di procedere alla segnalazione, si invita a prendere visione dell’informativa privacy  

    Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   

    La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) che nell’acquisizione e gestione delle segnalazioni si avvale di personale espressamente individuato ed autorizzato.

    Laddove, all’esito dell’attività svolta, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, la stessa sarà trasmessa agli organi interni preposti e/o alle autorità competenti (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, ecc.) per il seguito di competenza.

    Al RPCT, infatti, non compete l’accertamento delle responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’ente/amministrazione oggetto di segnalazione.

    Nel rispetto del principio di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, la segnalazione viene  utilizzata per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

    L’attuale canale sostituisce il precedente canale di segnalazione interno.

     

    Per approfondire