Data di ultimo aggiornamento 08/08/2022
    Accesso civico semplice

    L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati, nel caso in cui il Ministero della salute non abbia adempiuto all'obbligo di pubblicazione previsto dalle disposizioni normative vigenti.

    Come esercitare il diritto

    L’istanza di accesso civico semplice non richiede motivazione.

    Per formulare la richiesta è possibile utilizzare il modulo di richiesta di accesso civico semplice (formato doc, 30 Kb) (formato pdf, 178 Kb).

    A chi presentare la richiesta

    Il modulo di richiesta di accesso civico semplice (formato doc, 30 Kb) (formato pdf, 178 Kb) può essere presentato alternativamente ad uno dei seguenti destinatari:

    La richiesta può essere presentata personalmente presso gli Uffici o per posta ovvero in via telematica.

    Procedimento

    Decide sulle istanze l’Ufficio competente nella materia cui si riferisce la richiesta (competenza ratione materiae), comprese le ipotesi nelle quali si tratti di un Ufficio periferico.

    Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

    Nel caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

    Mezzi di tutela

    Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta da parte dell’ufficio competente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni, utilizzando, preferibilmente, l'apposito modulo di richiesta di riesame accesso civico semplice.

    Nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti detenuti dal Responsabile medesimo, competente a decidere sulla richiesta di riesame è, ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, l’ufficio sovraordinato e, in mancanza, un ufficio di livello apicale.

    Nei casi di inerzia dell’amministrazione, resta ferma la possibilità di ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della l. 241 del 1990.

    Avverso la decisione dell’amministrazione può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104 del 2010).

     

    Vedi anche: