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A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione



Regolamenti e Decisioni Comunitarie

Regolamenti e Decisioni Comunitarie che subordinano a particolari condizioni le importazioni di alcuni prodotti alimentari di origine vegetale

A seguito del ripetuto riscontro, nei controlli, di irregolarità relative alla presenza di alcune micotossine e altri contaminanti in determinati alimenti, provenienti da certi paesi, le indicazioni circa la frequenza dei campionamenti variano dal 5% sino al 100%.
Sono stati infatti adottati in tali casi dei regolamenti e delle decisioni comunitarie che subordinano a particolari misure restrittive le importazioni di alcuni alimenti (per es: arachidi, pistacchi etc.).

Consulta:

  • tabella dei regolamenti e decisioni comunitarie (aggiornata a settembre 2010)
    La tabella riporta le decisioni e i regolamenti, gli alimenti sottoposti a controllo, catalogati con codice doganale, la frequenza dei campionamenti, il Paese di provenienza, il contaminante da controllare, i Punti designati per l'importazione e i certificati sanitari richiesti.
    I regolamenti/decisioni menzionati nella tabella sono consultabili gratuitamente attraverso il motore di ricerca del sito EurLex che consente l'accesso a documenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  • Punti di Entrata designati all'importazione USMAF

  • Punti di Entrata designati all'importazione PIF

  • Istruzione Operativa Centrale I.O.C. 1002Condizioni di riconoscimento dei Punti di Entrata Designati (PED) e dei Punti Designati per l'Importazione (PDI)
    La normativa europea prescrive che determinati alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti, importati da Paesi Terzi, in arrivo sul territorio comunitario, debbano essere sottoposti ad un livello accresciuto di controlli ufficiali da parte degli USMAF territorialmente competenti, in punti che dispongano di requisiti particolari.Per essere riconosciuti e iscritti nell'elenco previsto dalle vigenti normative europee (in particolare, i Regolamenti CE 669/2009 e 1152/2009), i Punti di Entrata Designati (PED) ed i Punti Designati per l'Importazione (PDI) devono avere a disposizione strutture, locali ed attrezzature igieniche adeguati, tali da consentire il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed un adeguato livello di benessere e di sicurezza per il personale che vi opera.
    L’Istruzione Operativa Centrale I.O.C. 1002 ha lo scopo di definire i requisiti minimi per i Punti di Entrata Designati (PED)e per i Punti Designati per l'Importazione (PDI) come definiti nella normativa comunitaria.



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