
La normativa prevede che possano essere effettuate erogazioni liberali, deducibili dai redditi, per il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da due D.P.C.M. dell'8 maggio 2007.
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 maggio 2007, e successive modificazioni e integrazioni, individuano (nei rispettivi allegati che possono essere soggetti a revisione annuale) i soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
L'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35/2005 prevede che le persone fisiche e gli enti soggetti ad IRES (imposta sul reddito delle società) possono dedurre, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70 mila euro annui, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM.
L'articolo 1, comma 353, della Finanziaria 2006, prevede che le società e gli altri soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società) possono dedurre integralmente dal proprio reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM.
La domanda per l'inserimento nell'elenco allegato al DPCM 8 maggio 2007 relativo all'articolo 1, comma 353, della Finanziaria 2006 deve essere spedita:
Le fondazioni e associazioni, che svolgono attività di ricerca scientifica in campo sanitario, che intendono chiedere l’inserimento in entrambi gli allegati, dovranno presentare due distinte domande: ex art. 14, decreto legge 35/2005, al Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ex art. 14, decreto legge 35/2005, al Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ex art. 1, comma 353 L. 266/2005, al Ministero della salute.