I soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di brokeraggio, già registrati presso il Ministero della Salute, che variano il loro nome, o la loro ragione sociale, o il loro indirizzo permanente, notificano tempestivamente la suddetta variazione al Ministero della Salute.
Per brokeraggio di medicinali deve intendersi qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica.
Il Ministero della Salute inserisce le informazioni in un registro accessibile al pubblico.
I soggetti stabiliti su territorio nazionale che possono svolgere attività di brokeraggio e che sono già registrati presso il Ministero della Salute (art.112 ter del D.Lgs. 219/2006).
I passi necessari per ottenere l'aggiornamento del sito logistico sono i seguenti:
30 giorni
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la comunicazione dell'esito
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 2 - Attività farmaceutica
Non sono presenti FAQ
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Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 02 agosto 2022