Le ditte, titolari di siti logistici già registrati nella Banca dati centrale (BDC) e autorizzati alla produzione o distribuzioneall’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, che trasferiscono il sito logistico ne danno comunicazione al Ministero della Salute.
La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della Salute di una comunicazione alla ditta riportante l'avvenuta modifica dell'indirizzo del sito logistico. I dati anagrafici aggiornati sono resi disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute.
- Produttori di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
- Detentori di medicinali sulla base di contratti di deposito per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.100 e 108 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.);
- Distributori all'ingrosso di medicinali a uso umano (ai sensi dell'art.100 , 105 e 106 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.).
- Fabbricanti di medicinali veterinari (ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i);
- Grossisti di medicinali veterinari (ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.);
- Depositari di farmaci veterinari (ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.);
- Soggetti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari (ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.).
- Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.
I passi necessari per ottenere la modifica dell'indirizzo sono:
Il/i moduli di chiusura devono essere compilati per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere il cambio indirizzo, seguendo le istruzioni indicate per “CHIUSURA SITI LOGISTICI”;
Il/i moduli on-line di “Attribuzione del codice identificativo univoco ai siti logistici produttori, depositari e grossisti e nomina del responsabile della trasmissione dei dati” presente nella sezione “Moduli” devono essere compilati per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere il codice univoco per il nuovo indirizzo, seguendo le istruzioni indicate per “Sedi Operative”, “Nuovo siti logistici”,
- caricano all'interno del/i moduli online di “Attribuzione del codice identificativo univoco”, nella sezione "SITI LOGISTICI", - la copia dell' autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
- La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I cinque file (i moduli, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.
30 giorni
Tariffa: nessuna
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero
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Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022