Le farmacie aperte al pubblico, incluse le succursali, i dispensari ed i dispensari stagionali, devono essere registrati con codice NSIS nella Banca dati centrale della Tracciabilità del farmaco. Nel caso risulti necessario modificare i dati anagrafici, il titolare o legale rappresentante della farmacia deve darne comunicazione al Ministero della salute che, effettuate le opportune verifiche, provvede all'aggiornamento, dandone comunicazione all'interessato e alle autorità locali competenti.
L'elenco dei dati anagrafici delle farmacie registrate NSIS è disponibile nella sezione Farmacie dell'area Tracciablità del farmaco del sito internet del Ministero della salute.
Titolare o legale rappresentante di farmacia aperta al pubblico o di succursale o di dispensario o di dispensario stagionale.
Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.
Per richiedere l'aggiornamento dei dati anagrafici presenti nell'elenco NSIS il titolare o il legale rappresentante della farmacia:
- compila il modulo on-line presente nella sezione "Moduli" per la farmacia, succursale, dispensario o dispensario stagionale che necessita di aggiornamento dei dati, seguendo le istruzioni guidate;
- La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I cinque file (il modulo, la delega, copia del documento rilasciato dall'Ente territorialmente competente che attesti la variazione richiesta e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.
- copia del documento rilasciato dall'Ente territorialmente competente che attesti la variazione richiesta.
N.B.: qualora la farmacia sia anche registrata nell'elenco ufficiale delle farmacie che effettuano vendita a distanza di medicinali, la variazione richiesta per la registrazione NSIS comporta la cancellazione dall'elenco ufficiale delle farmacie che effettuano vendita a distanza entro 30 giorni. Qualora si intenda mantenere tale attività, è quindi necessario richiedere una nuova registrazione per vendita a distanza seguendo le indicazioni riportate nell'apposita sezione "Autorizzazione alla vendita on line di medicinali".
Copia elettronica del documento di riconoscimento
Copia elettronica del documento rilascianto dall'ente territorialmente competente attestante la variazione dei dati societari, anagrafici, incluso l'indirizzo.
30 giorni
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Articolo 3 del Decreto del ministro della salute 15 luglio 2004 (G.U. n.2 del 4 gennaio 2005)
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero
Non sono presenti FAQ
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Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022