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Broker di medicinali

immagine di una persona che prende appunti


Per brokeraggio di medicinali a uso umano si intende qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali (ad eccezione della distribuzione all'ingrosso) che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica (lettera r-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 219/2006).

La legge prevede che i soggetti stabiliti sul territorio nazionale possono svolgere attività di brokeraggio di medicinali soltanto se registrati presso il Ministero della salute (articolo 112-ter del D.Lgs. 219/2006).

Tali soggetti forniscono il loro nome, la loro ragione sociale e il loro indirizzo permanente ai fini della registrazione e notificano tempestivamente al Ministero della salute eventuali variazioni.

Il Ministero assegna un codice identificativo univoco a tutti i broker registrati. I dati anagrafici dei broker di medicinali, pubblicati quotidianamente e interrogabili sul portale del Ministero, sono utilizzati anche da altre Amministrazioni: è pertanto importante che ciascun soggetto interessato curi l’aggiornamento tempestivo della propria posizione anagrafica in caso di variazioni.

Consulta i servizi on line per la registrazione e l’aggiornamento dei dati anagrafici dei broker di medicinali.



Data di ultimo aggiornamento 30 aprile 2019



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