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Ad integrazione del regolamento (UE) 609/2013 sugli alimenti per gruppi specifici, è stato emanato il regolamento (UE) 2017/1798 che definisce le prescrizioni per i prodotti presentati come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, i quali devono fornire un apporto energetico giornaliero compreso tra 600 e 1200 kcalorie.

I prodotti che forniscono meno di 800 kcalorie possono essere definiti come “diete a bassissimo contenuto calorico” (Very Low Calorie Diet), mentre i prodotti che forniscono più di 800 kcalorie possono essere definiti come “diete a basso contenuto calorico” (Low Calorie Diet).

Il regolamento (UE) 2017/1798 si applicherà a decorrere dal 27 ottobre 2022, data in cui la direttiva 96/8/CE sarà abrogata. Fino a tale data i prodotti presentati come VLCD restano classificati a livello nazionale tra gli AFMS, mentre le LCD restano disciplinate dalla direttiva 96/8/CE, attuata con il DM 519/98.

I sostituti di un pasto sono alimenti che non ricadono nel contesto del regolamento FSG. Per quanto concerne i claims previsti dal regolamento (UE) 432/2012, i requisiti nutrizionali che devono presentare come condizione, anche ai fini della presentazione come “sostituti di un pasto”, sono definiti dal regolamento (UE) 2016/1413 che modifica il regolamento (UE) 432/2012. Per l’aggiunta di vitamine e minerali, si applica il regolamento (CE) 1925/2006.


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Data di pubblicazione: 10 aprile 2008, ultimo aggiornamento 21 marzo 2024

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