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Per i prodotti destinati a gruppi specifici della popolazione, come in questo caso i soggetti nella prima infanzia, il Regolamento (UE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio rappresenta la norma di base e non può essere modificato con un atto delegato della Commissione UE.
Nel testo ci sono le definizioni di formula per lattanti (art. 2.2.c) e di formula di proseguimento (art. 2.2.d):

  • “formula per lattanti”: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare
  • “formula di proseguimento”: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti

Nel caso in cui non sia possibile l’allattamento materno, le “formule per lattanti” sono gli unici prodotti che su consiglio del pediatra, possono essere utilizzati come sostituti, fermo restando la superiorità della pratica dell’allattamento al seno come modalità di alimentazione che deve essere evidenziata anche attraverso la loro etichetta con una apposita avvertenza.

Le “formule di proseguimento”, invece, non sono concepite come fonte nutritiva esclusiva ma in assenza di latte materno, per l’uso nel lattante dai sei mesi di vita come componente lattea di una dieta diversificata con l’avvio del divezzamento.

Per l’immissione in commercio delle formule per lattanti occorre seguire la procedura di notifica secondo l’articolo 11 del DM 9 aprile 2009, n. 82.

In riferimento alle disposizioni volte alla tutela dell’allattamento al seno, si richiamano le “Prescrizioni aggiuntive per le formule per lattanti e le formule di proseguimento” dell’articolo 10 del regolamento FSG (Food for Specific Group). Secondo tale articolo, fermo restando che devono essere concepite in modo da non scoraggiare l’allattamento al seno, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità sia delle formule per lattanti che delle formule di proseguimento non devono contenere illustrazioni di lattanti nè altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzarne l’uso.

Il Regolamento FSG è già stato integrato con il Regolamento (UE) 2016/127 che vi ha trasferito le disposizioni della direttiva 2006/141/CE aggiornate alla luce del parere dell’EFSA – EFSA Journal 2014; 12(7);3760.

Il Regolamento (UE) 2016/127 comunque sarà applicabile a partire dal 22 febbraio 2020, ad eccezione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici alle quali sarà applicabile a partire dal 22 febbraio 2021.
Pertanto, fino a tali scadenze, resta applicabile la normativa attualmente vigente.

 


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Data di pubblicazione: 10 aprile 2008, ultimo aggiornamento 21 marzo 2024

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