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Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati dell' Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883/04 e 987/08  che hanno sostituito i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza, ecc..), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie. Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE e degli Stati in convenzione inviano le fatture a questo Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso. Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.

Come accennato in precedenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’assistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione competente un formulario che attesti il suo diritto a godere delle prestazioni sanitarie. Tale attestato viene rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato, in Italia, generalmente, dalla ASL di residenza. L’attestato di diritto permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese (che è sempre a carico dell’assistito e non rimborsabile). Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.

E pertanto, ad esempio :

  • un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal modello S1  (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui  o ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso paese o in uno diverso)
  • un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora” viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni
  • un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro.

La Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011, sulla “applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera” prevede un sistema di assistenza in forma indiretta che consentirà, inoltre,  a tutti gli assistiti dei Paesi dell’Unione Europea, di usufruire di cure sanitarie negli altri Paesi dell’Unione alle stesse condizioni previste dal Sistema Sanitario di appartenenza. Con questo sistema, il paziente anticipa i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al proprio Sistema sanitario (assistenza indiretta). Il rimborso per le prestazioni sanitarie sarà pari al costo che il Sistema Sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state  erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura.

Per maggiori informazioni consigliamo di rivolgersi alle proprie ASL di residenza e di consultare anche la sezione Cure nell’Unione Europea.

 


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Data di pubblicazione: 21 marzo 2008, ultimo aggiornamento 24 novembre 2017

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