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Il Certificato di Assistenza al Parto (CedAP) fornisce informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico attraverso la rilevazione degli eventi di nascita, di nati-mortalità e di nati affetti da malformazioni, dati rilevanti ai fini della sanità pubblica, necessari per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.
A livello nazionale, i criteri generali sono dettati dal Ministero della salute con Decreto 16 luglio 2001 n. 349 e le modalità di attuazione sono indicate dalla Circolare del Ministero della salute n. 15 del 19/12/2001.

Il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, a cura dell’ostetrica/o o del medico che ha assistito il parto o del medico responsabile dell’unità operativa in cui è avvenuta la nascita. Nel caso di nati morti e/o in presenza di malformazioni del feto, nel certificato sono rilevate specifiche informazioni a cura del medico accertatore.
L’originale del certificato viene conservato presso la Direzione sanitaria degli Istituti di cura pubblici e privati in cui è avvenuto il parto. Nei casi di nascita avvenuta a domicilio o in struttura diversa da istituto di cura pubblico o privato, il certificato deve essere consegnato dall’ostetrica/o o dal medico che ha assistito il parto alla Azienda sanitaria di evento, non oltre il decimo giorno dall’evento.

Le Aziende sanitarie ricevono anche i dati relativi agli eventi di nascita che hanno luogo presso gli ospedali a gestione diretta, classificati e gli istituti di ricovero privati. I certificati relativi agli eventi di nascita che hanno luogo presso le Aziende Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed i Policlinici universitari, sono invece trasmessi da queste strutture direttamente alle Regioni.

Le Regioni trasmettono i dati semestralmente al Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo, Ufficio di Direzione Statistica, secondo le seguenti tempistiche:

  • entro il 30 settembre di ogni anno, i dati relativi ai parti del primo semestre dell’anno
  • entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai parti del secondo semestre dell’anno precedente ed eventuali correzioni ed integrazioni riguardanti il primo semestre.

Il D.M. 349/2001 prevede inoltre che il Ministero della Salute trasmetta annualmente all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), copia dell’archivio nazionale privo degli elementi identificativi diretti.
Il gruppo di monitoraggio congiunto Ministero della Salute – ISTAT – Regioni ha il compito di verificare periodicamente le problematiche della rilevazione, sia in termini di contenuto sia in termini di modalità di raccolta e trasmissione dei dati a livello nazionale.

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Data di pubblicazione: 14 dicembre 2007, ultimo aggiornamento 11 novembre 2015

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