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Comitato tecnico  di coordinamento REACH

Il Comitato tecnico di coordinamento REACH (articolo 7 decreto interministeriale 22 novembre 2007) definisce le azioni e gli interventi nazionali e internazionali per l’implementazione del Regolamento REACH e della connessa normativa nazionale ed europea sui prodotti chimici.

Il portale reach.gov.it è lo strumento attraverso il quale il Comitato tecnico di Coordinamento fornisce un’informazione puntuale, omogenea e dettagliata in materia di sostanze chimiche costituendo un’esperienza di coordinamento unica a livello europeo.

Il Comitato tecnico di coordinamento REACH, costituito con decreto ministeriale 3 agosto 2016, sentito il Gruppo tecnico di esperti delle Regioni e Province autonome, propone all’Autorità competente nazionale:

  • l’adozione del Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti chimici
  • l’adozione delle linee guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo su indicazioni fornite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche - European Chemical Agency (ECHA)
  • l’attuazione delle attività di controllo specifiche, sulla base delle indicazioni dell’ECHA.

Composizione

Il Comitato tecnico di coordinamento REACH è composto da:

  • un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di Presidente
  • un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
  • un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico
  • un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze
  • un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee
  • un membro designato dall’Istituto superiore di sanità - Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore
  • un membro designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
  • un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome su indicazione delle Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del ministro della Salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Comitato tecnico prendono parte anche i rappresentanti nazionali dei Comitati dell'ECHA.

Funzioni

Il Comitato:

  • svolge “un’attività di raccordo operativo per gli aspetti connessi all’attuazione del regolamento REACH tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”
  • disciplina dettagliatamente i compiti spettanti a ciascuna amministrazione interessata per far fronte agli adempimenti richiesti dal rammentato regolamento REACH.​

Gruppi di lavoro

Il comitato è istituito presso il ministero della Salute e opera attraverso 7 gruppi di lavoro:

1. Formazione e informazione

Il gruppo di lavoro valuta, propone e realizza iniziative per favorire l’attuazione di programmi di formazione ed informazione, in materia di regolamento REACH anche in connessione al regolamento CLP, a diversi livelli. Inoltre, supporta l’ente organizzatore della conferenza nazionale REACH e sviluppa tematiche specifiche laddove richiesto dal Comitato tecnico di coordinamento.

2. Supporto ai comitati dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)

Il Gruppo di lavoro definisce le strategie e gli obiettivi nazionali relativi alla valutazione delle sostanze in base ai requisiti di regolamento REACH anche in connessione al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Inoltre, supporta la partecipazione degli esperti nazionali ai vari Comitati dell’ECHA definendo le proposte relative alle posizioni nazionali per le diverse tematiche e sviluppa tematiche specifiche laddove richiesto dal Comitato tecnico di coordinamento.

3. Confronto con le imprese

Il gruppo di lavoro valuta, definisce e propone iniziative a sostegno delle imprese per favorire l’attuazione dei compiti previsti dal regolamento REACH.

4. Comitato ex articolo 133 del regolamento (CE) n.1907/2006

Il gruppo di lavoro valuta e formula indicazioni per favorire la definizione di posizioni nazionali condivise da esprimere in sede delle riunioni del Comitato ex art. 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006
Il gruppo di lavoro definisce le risposte ai questionari della Commissione europea.

5. Supporto alle attività di enforcement armonizzate

Il gruppo di lavoro ottimizza la partecipazione delle diverse amministrazioni centrali individuate nell'accordo (INAIL, NAS, USMAF-SASN, NOE, Agenzia delle dogane e dei monopoli - ora Agenzia delle accise, dogane e monopoli - e Corpo della Guardia di finanza) ai fini delle attività di controllo individuando le modalità di coordinamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale.
Il gruppo di lavoro svolge le attività in sinergia anche con il gruppo tecnico di esperti a supporto del Coordinamento interregionale della prevenzione di cui al suindicato accordo.

6. Nanomateriali

Il gruppo di lavoro si propone di promuovere in ambito nazionale attività mirate a garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente in relazione allo sviluppo delle nanotecnologie e alla produzione di materiali avanzati e alla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di nanomateriali e prodotti che li contengono.

7. Coordinamento della Rete dei laboratori

Il Gruppo di lavoro ha il compito di garantire lo sviluppo armonizzato della rete dei laboratori per le attività di controllo ufficiale previste dai Piani nazionali di controllo per l’attuazione dei Regolamenti REACH e CLP.

I componenti dei Gruppi di lavoro sono nominati con decreto del Direttore Generale del Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

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Data di pubblicazione: 31 marzo 2022, ultimo aggiornamento 12 settembre 2022

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