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Illustrazione simbolica delle professioni mediche

Il Ministero della salute esercita la vigilanza sugli Ordini provinciali e regionali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma.
Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

Funzioni e competenze

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute.

Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità  tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei principi etici dell'esercizioprofessionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.

Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e  la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti, tenuti dagli Ordini stessi.

Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito,tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute  nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Avverso i provvedimenti di tali Enti in materia disciplinare, di tenuta degli albi professionali e di elezioni dei relativi organi direttivi, si può presentare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).


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Data di pubblicazione: 6 marzo 2019, ultimo aggiornamento 15 febbraio 2023

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