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immagine di un veterinario che visita dei bovini

Autorizzazione sanitaria per le introduzioni dai Paesi membri dell'Unione europea di primati non umani ai fini della ricerca

Il servizio è destinato all’utenza esterna (limitatamente ai Centri, Organismi ,Istituti, Stabilimenti confinati  riconosciuti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 633 del 1996 ovvero dell’articolo 16 del regolamento 2019/2035 ) che necessita di introdurre primati non umani da altri Stati Membri dell’UE da utilizzare per la ricerca.

Le introduzioni di primati non umani sono autorizzate dal Ministero della salute previa istanza degli interessati.

Gli interessati, fatta eccezione per le istituzioni pubbliche, devono essere registrati presso gli Uffici veterinari per gli adempimento comunitari (UVAC).

Vedi scheda: Autorizzazione sanitaria per le introduzioni dai Paesi membri dell'Unione europea di primati non umani ai fini della ricerca


Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei primati non umani dai Paesi terzi

Il servizio è destinato all’utenza esterna (limitatamente ai Centri, Istituti e Organismi riconosciuti/Stabilimenti confinati riconosciuti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 633 del 1996 ovvero ai sensi dell’articolo 16 del regolamento ( UE) 2019/2035) che necessita, per la ricerca, di importare primati non umani da Paesi terzi che non rappresentano un rischio per la salute pubblica e animale.

Le condizioni sanitarie per le importazioni dei suddetti animali sono stabilite dal Ministero della Salute che, su istanza degli interessati, rilascia un’apposita autorizzazione.

Gli animali destinati ad essere importati sono sottoposti ai controlli veterinari presso il Posto di Controllo Frontaliero (PCF) di arrivo.

Vedi scheda: Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei primati non umani dai Paesi terzi


Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri ad esclusione delle lepri destinate al ripopolamento

Il servizio è destinato all’utenza esterna che necessita di importare, per fini commerciali, conigli vivi e lepri da Paesi terzi che forniscono sufficienti garanzie sanitarie per la profilassi della malattia emorragica dei conigli.

Considerato che i rischi sanitari connessi all'importazione di conigli vivi e lepri possono variare in funzione del Paese di provenienza degli animali, le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.

Gli animali destinati ad essere importati sono sottoposti ai controlli veterinari presso il Posto di Controllo  Frontaliero (PCF ) di arrivo.

Vedi scheda: Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri ad esclusione delle lepri destinate al ripopolamento


Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di lepri destinate al ripopolamento

Il servizio è destinato all’utenza esterna che necessita di importare lepri per il ripopolamento da Paesi terzi che forniscono sufficienti garanzie sanitarie.

Considerato che i rischi sanitari connessi all'importazione di lepri possono variare in funzione del Paese di provenienza degli animali, l’importazione in Italia è soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute su specifica istanza delle Ditte interessate.

Gli animali destinati ad essere importati sono sottoposti ai controlli veterinari presso il Posto di Controllo Frontaliero (PCF) di arrivo.

Vedi scheda: Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di lepri destinate al ripopolamento



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Data di pubblicazione: 15 gennaio 2018, ultimo aggiornamento 31 maggio 2021

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