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immagine con un medico e una paziente

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito (art.17 dPCM 12 gennaio 2017).

L’art. 18 del dPCM individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all’assistenza protesica e all'erogazione dei dispositivi riportati nel Nomenclatore (allegato 5 - elenchi 1, 2 A e 2B); le modalità di erogazione delle prestazioni sono illustrate nell’allegato 12.

I criteri di costruzione degli elenchi sono i seguenti:

  • L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. Sono incluse nell’elenco 1, ad esempio, le ortesi spinali (corsetti), ortesi per arto (tutori, docce, ecc.), protesi di arto superiore o inferiore, protesi oculari, calzature ortopediche, sedute e sistemi di seduta, ausili ottici.
  • L'elenco n. 2 A del nomenclatore contiene gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato; l’applicazione può comportare la necessità di regolare cinghie, bretelle, guide di scorrimento, strisce di velcro, viti, ecc. senza apportare modifiche al dispositivo. Sono inclusi nell’elenco 2 A alcune ortesi per arto predisposte industrialmente, carrozzine ad autospinta o manovrabili dall’accompagnatore, sistemi di postura modulari, apparecchi acustici, ecc.
  • L'elenco n. 2B include gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso, che non richiedono l’applicazione da parte del professionista sanitario abilitato. In questi casi, le eventuali regolazioni possono essere effettuate da qualunque tipologia di personale esperto. L’elenco 2B include ad esempio, ausili per la terapia respiratoria (nebulizzatori, ventilatori, aspiratori, ecc.) e per somministrare medicinali, ausili antidecubito (cuscini e traverse), stabilizzatori, protesi mammarie esterne, ausili per la cura e protezione personale (sedie a comoda, rialzi, sedie, sgabelli schienali, ecc.), ausili per la mobilità (stampelle, bastoni, deambulatori, tricicli, carrozzine a spinta ed elettroniche, passeggini, ecc.), ausili per sollevamento, ausili per la casa (ausili per mangiare e bere, seggioloni, letti e reti, montascale e rampe, ecc.), ausili per comunicazione e informazione (per la vista, per la comunicazione, per telefonare, per segnalazioni e allarmi, per lettura, tastiere, software, emulatori di mouse, display tattili, stampanti, ecc.), ausili per gestire dispositivi (sensori, telecomandi, satelliti di controllo, ecc.) ausili per assistere/sostituire funzioni di braccia e mani, ecc.

Come ottenere i dispositivi (da verificare presso la propria Asl)

Per ottenere uno dei dispositivi inclusi nell’allegato 5 al dPCM, il cittadino deve fare richiesta all’Ufficio competente (Ufficio invalidi o ufficio protesi, etc.) della propria Asl di residenza, presentando la prescrizione di un medico specialista, dipendente o convenzionato dal Servizio sanitario nazionale, che attesti la necessità del dispositivo per la realizzazione di un Piano riabilitativo – assistenziale. Il cittadino deve documentare il riconoscimento di una invalidità superiore a 1/3 o l’attesa del riconoscimento. Le persone ricoverate in una struttura sanitaria per le quali il medico responsabile certifichi la necessità e l’urgenza della protesi o dell’ausilio prima della dimissione, hanno diritto alla fornitura se avviano contestualmente la procedura per il riconoscimento di invalidità. L’autorizzazione deve essere concessa (o negata con motivazioni adeguate) entro il tempo massimo previsto dalla Regione.

Una volta ricevuta l’autorizzazione della Asl, il cittadino può rivolgersi a qualunque officina ortopedica accreditata per la fornitura dei dispositivi su misura dell’elenco 1; i dispositivi dell’elenco 2 (A e B) sono acquistati e forniti direttamente dalla Asl.

Infine il dispositivo (Elenco 1 ed elenco 2 A) deve essere collaudato dal medico prescrittore per accertarne il perfetto funzionamento. In caso di malfunzionamento il fornitore effettua le necessarie modifiche.

Le riparazioni e la manutenzione dei dispositivi su misura sono effettuati, su prescrizione del medico e dopo autorizzazione della Asl, da qualunque officina ortopedica accreditata. Per le riparazioni degli ausili di serie deve provvedere la Asl.

Il dispositivo fornito può essere sostituito da un nuovo dispositivo in caso di particolari necessità dell’assistito, specificate dal medico (ad esempio perché si è modificata significativamente la sua condizione fisica o psicologica) o in caso di rottura accidentale o usura che comportino l’impossibilità o la non convenienza di una riparazione. 

Norme transitorie

Fino all’entrata in vigore del nuovo nomenclatore dei dispositivi “su misura, resta valido l’elenco di prestazioni allegato al DM n. 332/1999.


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Data di pubblicazione: 30 gennaio 2019, ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019

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