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Medico visita neonato

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi LEA si occupa di assistenza sanitaria di base nell'art. 4.

In dettaglio, viene ricordato che il Servizio sanitario nazionale (SSN) garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.

Il SSN garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:

  1. lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
  2. l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
  3. l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze;
  4. l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuità assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
  5. il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro-sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
  6. le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
  7. la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
  8. le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
  9. l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
  10. l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilità a raggiungere lo studio del medico perché non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
  11. le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonché ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
  12. la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
  13. la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro;
  14. la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
  15. le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
  16. l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post-vaccinali.

Il medico di base (o medico di famiglia)

Ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale (SSN) ha diritto a un medico di base (o medico di famiglia).

Il medico di famiglia è il professionista che conosce bene il nostro stato di salute e, quando si presenta la necessità, ci guida in tutto il percorso terapeutico all’interno delle strutture del SSN, permettendoci di accedere a tutti i servizi e prestazioni compresi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il rapporto tra il medico di famiglia e il SSN è regolato da Accordi collettivi nazionali e regionali.

Prestazioni e certificati eseguiti gratuitamente

Il medico di famiglia in particolare assicura le seguenti prestazioni:

  • le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico;
  • prescrizioni di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale;
  • proposte di prestazioni di assistenza integrativa;
  • proposte di ricovero ospedaliero;
  • proposte di cure termali;
  • proposte di cure domiciliari;
  • vaccinazioni nell’ambito di programmi vaccinali promossi ed organizzati dalla Regione e/o dalle Aziende;
  • rilascio dei seguenti certificati medici previsti dagli Accordi nazionali:
    • certificati di riammissione a scuola, se richiesto dalla Regione;
    • certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
    • certificati di malattia per i lavoratori;
    • certificati di riammissione al lavoro, laddove prevista.

Per quanto riguarda i certificati di malattia, dal 2011, il medico, entro 24 ore dalla visita, è tenuto ad inviare il certificato di malattia online direttamente all'INPS (anche se il lavoratore è iscritto a un altro ente previdenziale); il medico comunica inoltre al lavoratore il numero di protocollo del certificato trasmesso, che, il lavoratore, a sua volta, ove richiesto, è obbligato a comunicare al proprio datore di lavoro.

La procedura per l'invio online dei certificati di malattia riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, eccetto i dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri ordinamenti (forze armate e di polizia, magistrati, vigili del fuoco ecc.).

Il medico di famiglia partecipa a campagne programmate di educazione sanitaria (ad es. educazione alimentare), di prevenzione primaria (ad es. vaccinazioni e screening oncologici) e di prevenzione secondaria (ad es. diagnosi precoce di alcuni tumori). Partecipa inoltre all’assistenza domiciliare integrata (ADI); all’assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP); all’assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).

Il medico di famiglia è, infine, tenuto all’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse delle cure primarie, forme associative previste per garantire la continuità  dell’assistenza di base.

Orario di apertura dell’ambulatorio

Lo studio professionale del medico, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto per i suoi iscritti per cinque giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana.
E’ attualmente in corso il rinnovo delle Convenzioni nazionali volte ad assicurare attraverso le nuove forme organizzative la disponibilità dell’assistenza di base per tutto l’arco della giornata. In alcune regioni sono già in atto forse associative finalizzate a tale scopo.

Visite domiciliari

Quando l'assistito non è trasferibile il medico esegue la visita domiciliare.
La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, se la richiesta avviene entro le ore 10.00.
In caso la richiesta pervenga dopo le ore 10.00, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno successivo.
Sarà cura del medico organizzare la modalità di ricezione delle richieste di visita domiciliare.

Servizio di continuità assistenziale

Negli orari in cui il proprio medico non presta servizio è possibile rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) presso i presidi sanitari di zona.
La guardia medica ha il compito di intervenire al più presto su richiesta diretta dell’assistito e/o della centrale operativa del 118.

Scelta del medico di famiglia

Al compimento dei 14 anni (ma anche dal 6° anno, se è richiesto dai genitori) ogni cittadino deve scegliere il proprio medico di famiglia.
Per scegliere il medico di famiglia si può consultare l’elenco dei medici convenzionati che si trova negli uffici della Asl.
Alcune Asl hanno reso possibile la consultazione di questi elenchi anche online.
Una volta scelto il professionista, è opportuno contattarlo, per verificare se può accettare l’incarico.
Esistono infatti dei tetti al numero massimo di pazienti, che ciascun medico può accettare.

Scelta del medico di famiglia temporaneo

Per soggiorni superiori a tre mesi per motivi di studio, lavoro e salute in luoghi in cui non si ha residenza, il cittadino, e in alcuni casi anche la sua famiglia, può scegliere il medico di famiglia temporaneo.

Per farlo occorre:

  • revocare il medico di famiglia del luogo di residenza;
  • con il certificato di revoca rilasciato dalla Asl di residenza, recarsi presso la Asl del luogo di soggiorno e scegliere il nuovo medico, munito di:
    • documento di identità
    • tessera sanitaria
    • certificato di iscrizione scolastico per lo studente o copia del contratto di lavoro per il lavoratore o certificato medico dello specialista per il paziente.

La Asl riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma è possibile il rinnovo ogni anno presentando i suddetti documenti.

Revoca o nuova scelta del medico di famiglia

Il cittadino può scegliere di cambiare medico in qualunque momento senza motivare la revoca. Per farlo può recarsi all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza e comunicare la nuova scelta, munito del solo libretto sanitario.
Alcune Asl consentono la revoca del medico anche online.

Revoca dell’assistenza da parte del medico

Il medico di famiglia ha la facoltà di revocare l’assistenza al singolo cittadino comunicando alla Asl i suoi motivi. La Asl informa successivamente il cittadino che dovrà scegliere un nuovo professionista.


Il pediatra di libera scelta

I pediatri sono impegnati nella prevenzione, cura e riabilitazione dei bambini e dei ragazzi tra 0 e 14 anni.

Il pediatra di libera scelta, detto anche pediatra di famiglia, è il medico di fiducia preposto alla tutela dell’infanzia, dell’età evolutiva e dell’adolescenza

Ogni bambino, sin dalla nascita, deve avere il suo pediatra per poter accedere a tutti i servizi e prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale (SSN), compresi nei Livelli essenziali di assistenza.

Il pediatra è obbligatorio per i bambini fino ai 6 anni; per i bambini tra i 6 e 14 anni la scelta può essere tra pediatra e medico di famiglia. Al compimento dei 14 anni, la revoca è automatica. Il rapporto tra il Pediatra e il Ssn è regolato da Accordi nazionali e regionali.

Si può richiedere il mantenimento della scelta fino a 16 anni di età, soltanto per documentate patologie croniche o situazioni di handicap.

Il pediatra può seguire di regola non più di 800 assistiti, ma possono essere concesse deroghe in relazione a particolari situazioni locali, come avviene nel caso in cui in una zona non c’è disponibilità di altri pediatri, oppure quando in una famiglia si aggiunge un nuovo bambino.

Ogni pediatra di libera scelta ha un ambulatorio dove garantisce visite e prestazioni gratuite (e alcune a pagamento).

Prestazioni e certificati gratuiti

Il pediatra assicura le seguenti prestazioni:

  • visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico o terapeutico;
  • prescrizioni di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale;
  • certificazioni obbligatorie ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna se richiesto dalla Regione o dell’astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
  • proposte di ricovero ospedaliero;
  • proposte di cure termali;
  • proposte di cure domiciliari alternative al ricovero;
  • vaccinazioni nell’ambito di programmi vaccinali promossi ed organizzati dalla Regione e/o dalle Aziende;
  • tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale, su supporto informatico;
  • certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente.

Il pediatra di libera scelta è, infine, tenuto all’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse delle cure primarie, forme associative previste per garantire la continuità  dell’assistenza di base.

Spetta inoltre al pediatra, sempre a titolo gratuito, attivare l’assistenza domiciliare quando opportuno, e consultarsi con eventuali specialisti che seguono un suo paziente.

Prestazioni e certificati a pagamento

Alcune prestazioni e certificati medici, come quelli sottoelencati, sono a pagamento e la tabella è esposta nell'ambulatorio del medico:

  • visite occasionali, fatte cioè a un bambino che non sia fra i propri assistiti;
  • certificati diversi da quelli a carico del Servizio sanitario nazionale (ad es. per la palestra, per la piscina, per le assicurazioni);
  • visite ambulatoriali e domiciliari, richieste ed eseguite fuori orario.

La visita presso il proprio pediatra di libera scelta è gratuita e va eseguita nell’ambulatorio o, in caso di impossibilità da parte del bambino di recarsi allo studio, a domicilio.

Orario della visita

Lo studio professionale del pediatra, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto per i suoi iscritti per cinque giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana.

E’ attualmente in corso il rinnovo delle Convenzioni nazionali volte ad assicurare attraverso le nuove forme organizzative la disponibilità dell’assistenza pediatrica per tutto l’arco della giornata. In alcune regioni sono già in atto forse associative finalizzate a tale scopo.

Visite domiciliari

Nel caso in cui il bambino non possa recarsi in ambulatorio, il genitore può chiedere una visita domiciliare.  

La visita domiciliare (qualora ritenuta necessaria da parte del pediatra) deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. È a cura del pediatra di libera scelta la modalità organizzativa di ricezione delle richieste di visita domiciliare.

Servizio di continuità assistenziale

Quando lo studio del pediatra è chiuso e si ha urgenza di una visita, è attivo il servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica), che opera dalle ore 20.00 alle 8.00 del mattino successivo, anche nei giorni prefestivi e festivi.

Scelta del pediatra di libera scelta

Per scegliere il pediatra si può consultare l’elenco dei medici convenzionati che si trova negli uffici della Asl.

Alcune Asl hanno reso possibile la consultazione di questi elenchi anche online.

Una volta scelto il professionista, è opportuno contattarlo, per verificare se può accettare l’incarico.

I minori figli di genitori extracomunitari, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel nostro Paese, hanno diritto al pediatra di libera scelta. Per scegliere il pediatra, occorre un’autocertificazione da parte del genitore, da presentare insieme a un suo documento, all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario. A volte la mancanza di codice fiscale del minore può creare delle difficoltà nelle procedure amministrative per l'iscrizione al SSN, in questo caso l’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario può effettuare una richiesta telematica all'Agenzia delle Entrate per ottenerlo. Nel caso di minori stranieri non accompagnati,  l'iscrizione  al  Servizio sanitario  nazionale  e la scelta del Pediatra o del Medico di medicina generale è  richiesta  dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

Scelta del pediatra temporaneo

Per soggiorni superiori a 3 mesi che obbligano la famiglia a trasferirsi in altri luoghi, dove non si ha residenza, il cittadino, oltre che scegliere un medico di famiglia temporaneo, può scegliere anche il pediatra temporaneo per il suo figlio.

La scelta avviene in questo modo:

  • occorre innanzitutto revocare il pediatra del luogo di residenza;
  • con il certificato di revoca, rilasciato dalla Asl di residenza, il cittadino deve recarsi alla Asl del luogo di soggiorno e scegliere il nuovo pediatra, munito di un documento di identità del bambino, la tessera sanitaria e copia del contratto di lavoro del genitore (se il motivo del soggiorno è questo) oppure un certificato dell’ente che specifica perché il genitore deve soggiornare in quella località.

La Asl riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno. Il pediatra può essere rinnovato ogni anno presentando i documenti sopraelencati.

Revoca o nuova scelta del pediatra

Per revocare il pediatra, il genitore deve recarsi all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza e comunicare la nuova scelta, munito del libretto sanitario, senza motivare la revoca del medico.

Revoca dell’assistenza da parte del pediatra

Il pediatra ha la facoltà di revocare l’assistenza del bambino, comunicando alla Asl i suoi motivi. Successivamente, la Asl informa i genitori, che dovranno scegliere un nuovo professionista.


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Data di pubblicazione: 30 gennaio 2019, ultimo aggiornamento 19 novembre 2021

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