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Il Ministero della salute ha emesso il 29 agosto 2016 una circolare esplicativa in relazione ai requisiti minimi di formazione della gente di mare previsti dal decreto ministeriale 16 giugno 2016 che recepisce, per quanto di competenza del Ministero, l'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015 n.71, in attuazione della direttiva 2012/35/UE.

Il DM 16 giugno 2016, riguardante modalità e contenuti dei corsi di pronto soccorso, necessari per il rilascio dei certificati di addestramento del personale navigante marittimo denominati “First Aid” e “Medical Care”, ha aggiornato e in parte modificato la precedente normativa in materia di formazione della gente di mare.

Una delle novità è rappresentata dalla introduzione del periodo di validità dei certificati di formazione, fissato in 5 anni, e conseguentemente della necessità di procedere periodicamente a corsi di aggiornamento per il loro rinnovo.

In una prima fase transitoria, è stata possibile la conversione, con validità quinquennale, dei certificati “First Aid” e “ Medical Care” dei lavoratori marittimi che avevano già conseguito i predetti certificati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia e che dimostrino, in relazione alla data di conseguimento degli stessi, di avere effettuato appropriati periodi di navigazione.

Con la circolare 10 ottobre 2016, in base al parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nota 5 ottobre 2016), sono state fornite agli USMAF/SASN precisazioni sulla convalida dei certificati di formazione sanitaria del personale che svolge funzioni “equivalenti” alla navigazione (Decreto dei Ministero dei trasporti 51/2016).

Con la nota del 25 novembre 2016, sono state date indicazioni in merito all’adeguamento della convalida dei certificati per i marittimi, che hanno un contratto che prevede l’imbarco fino a date successive al 1° gennaio 2017 (termine temporale indicato dal comma 3 dell’art. 9 del DM 16 giugno 2016), per ottenere la convalida del certificato di formazione in “First Aid” e/o “Medical Care” .

Allo scopo di venire incontro alle esigenze manifestate da marittimi che, nonostante il tempo a disposizione dall’entrata in vigore del DM 16 giugno 2016 e la facilitazione introdotta dalla nota del 25 novembre 2016 per il personale imbarcato,  non sono stati in grado di presentare la richiesta di convalida dei loro certificati di formazione sanitaria nei termini previsti, con la circolare 10 gennaio 2017, il termine ultimo per la convalida dei certificati in questione è scaduto il 31 marzo 2017.

Consulta:

Covid-19

Al fine di garantire la continuità dell'addestramento di primo e secondo livello e del rilascio dei certificati First Aid e Medical care, il Ministero della Salute ha diramato la circolare del 23 marzo 2021  che ha definito le modalità di erogazione dei corsi di addestramento per  tutta la durata dello stato di emergenza. Inoltre, con la circolare del 22 aprile 2021 è stato chiarito che, fermo restando l’obbligo di aggiornamento dell’addestramento e della formazione sanitaria ad intervalli non superiori a 5 anni, coloro i quali siano in possesso di un certificato di secondo livello Medical Care dovranno provvedere al solo rinnovo della certificazione di secondo livello senza la necessità di effettuare anche il refresh/rinnovo del primo livello di formazione First Aid ai fini del mantenimento del livello di competenza professionale in materia di assistenza medica.

Consulta:

Deroga per chi è imbarcato o in malattia

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, per i marittimi ai quali scade il certificato di addestramento mentre sono imbarcati o in malattia e comunque entro la data del 31 dicembre 2021, l’ammissione al solo corso di aggiornamento / refresh (First Aid e Medical Care) può essere accettata entro il termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla data di sbarco o dalla data di fine della malattia.

Pertanto, il 60° giorno successivo allo sbarco o alla data di fine malattia è da considerarsi il termine ultimo entro cui poter essere ammessi alla frequenza dei corsi di aggiornamento (c.d. refresh training) senza necessità di ripetere il relativo corso di addestramento nella sua interezza. Decorsi i 60 giorni si dovrà necessariamente ripetere l’intero corso di addestramento.

Inoltre, il  termine di 60 giorni, utile per la frequenza dell’aggiornamento (refresh), non deve essere inteso quale prolungamento della validità del relativo certificato di addestramento, pertanto, alla scadenza del certificato, il marittimo non potrà più imbarcarsi.

Con la circolare del 22 dicembre 2021, le disposizione contenute nella circolare del 18 agosto 2021 sono state estese fino alla conclusione dello stato di emergenza, il 31 marzo2022.
 
Inoltre, è aumentata l'offerta formativa sul territorio nazionale ed è stata ampliata la possibilità di effettuare i corsi on line.

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Data di pubblicazione: 22 giugno 2012, ultimo aggiornamento 24 dicembre 2021

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