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Notifiche di nanomateriali

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici contiene specifiche disposizioni per le procedure di notifica dei prodotti cosmetici al Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), il portale europeo di notifica dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti, da effettuarsi prima della loro immissione sul mercato. 

I nanomateriali come ingredienti nei prodotti cosmetici

In particolare, il Regolamento definisce l’obbligo di notifica dei prodotti cosmetici per la commercializzazione nell'Unione europea (articolo 13) e  le condizioni di comunicazione delle informazioni riguardanti i nanomateriali utilizzati come ingredienti nei prodotti cosmetici, quando diversi da coloranti, conservanti e filtri UV (in forma di nanomateriali) elencati negli allegati IV, V e VI al Regolamento sui cosmetici (articolo 16).

Il Regolamento, inoltre, prevede che la Commissione europea utilizzi le informazioni presenti nel CPNP per predisporre e pubblicare un catalogo ufficiale di tutti gli ingredienti in forma di nanomateriali contenuti nei prodotti cosmetici presenti sul mercato comunitario (articolo 16, paragrafo 10, lettera a) ed è quindi essenziale che le informazioni inserite nel portale CPNP da parte delle aziende siano corrette.

Tutte le aziende che effettuano notifiche al portale CPNP secondo l'articolo 13 del Regolamento CE 1223/2009, dichiarando la presenza nella formulazione di ingredienti in forma di nanomateriale, devono verificare se le sostanze in questione rientrino effettivamente nella definizione di nanomateriale di cui all’art.2, paragrafo 1, lettera k) del Regolamento, tenuto anche conto della Raccomandazione della Commissione 2011/696 ai fini della definizione del cut off, e delle informazioni tecniche acquisite dai propri fornitori di tali sostanze.

Indicazioni per la notifica dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti in forma di nanomateriali

In caso di sostanze dichiarate come nanomateriali nell’effettuare la notifica al CPNP di un prodotto cosmetico:

  • se le sostanze sono coloranti, conservanti o filtri UV possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici solo se sono elencate ed esplicitate come forma “nano”, nei rispettivi allegati da IV a VI del Regolamento oppure, se non ancora inserite negli allegati, devono comunque aver ricevuto parere positivo da parte del SCCS all’utilizzo della forma “nano”, consultabile sul sito web della Commissione alla pagina Public health - Scientific Committees - Consumer safety
  • se le sostanze rientrano nella definizione di nanomateriali, ma sono diverse da coloranti, conservanti e filtri UV, è necessario presentare la notifica del prodotto cosmetico al CPNP ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento
  • se gli ingredienti indicati come nanomateriali in realtà non sono tali, è necessario correggere la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 13 ed eliminare l’indicazione di nano materiale
  • se le notifiche risultassero corrette, non è necessaria alcuna ulteriore azione.

Solo i prodotti cosmetici che contengono nanomateriali notificati ai sensi dell’articolo 16 o elencati espressamente come nano negli allegati al Regolamento n. 1223/2009 sono conformi alla normativa vigente e devono essere immessi sul mercato rispettando l’obbligo di riportare in etichetta, nella lista degli ingredienti, la dicitura “nano” per ogni ingrediente effettivamente nanomateriale (articolo 19 del Regolamento).


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Data di pubblicazione: 2 novembre 2015, ultimo aggiornamento 19 ottobre 2023

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