Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Medicinali Stupefacenti
Quote di fabbricazione

Il Ministro, entro il mese di novembre di ogni anno, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

A questo fine tutti gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione e al commercio in Italia e all’estero di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono tenuti a trasmettere al Ministero della Salute, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, i dati relativi ai quantitativi, espressi in base anidra, delle sostanze stupefacenti e psicotrope, per le quali sono autorizzati, che intendono fabbricare nel successivo anno.

La trasmissione deve essere effettuata per posta ordinaria, anticipandola in formato elettronico o solo via PEC utilizzando la carta intestata, specificando  l’oggetto della trasmissione e i dati di riconoscimento del mittente.

Ministero della Salute
Ufficio Centrale Stupefacenti
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.

Per approfondire consulta:

Decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 23 settembre 2013, ultimo aggiornamento 6 luglio 2021

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area