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Cos'è un precursore

Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 37, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

I precursori (o sostanze classificate) sono tutte le sostanze elencate nelle categorie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 (e successive modifiche), inclusi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze, con esclusione di miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti precursori composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici, dei medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso umano) edei medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso veterinario), ad eccezione dei medicinali di cui alla categoria 4.

L'uso dei precursori nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope

Alcuni di questi precursori (efedrina, acido lisergico, piperonale, safrolo ecc.) sono utilizzati dai trafficanti come materia prima di partenza, da trasformare in droga vera e propria, con processi chimici semplici e poco costosi, costituendo di fatto la categoria dei precursori veri e propri, la cui disponibilità è indispensabile ai trafficanti per l’ottenimento di alcune droghe d’abuso.
Questa categoria di precursori consente in particolare la fabbricazione di droghe sintetiche quali amfetamine, ecstasy, LSD, fenciclidina, metaqualone ecc.

Altri precursori (anidride acetica, permanganato di potassio, fosforo rosso, ecc.) sono utilizzati dai trafficanti come reagenti, con la funzione di trasformare una sostanza naturale in una droga d’abuso, in particolare per l’ottenimento di eroina e cocaina, oppure come solventi (acetone, etere, acido cloridrico ecc.) per l’estrazione e la purificazione delle droghe di origine naturale o per la preparazione di droghe di sintesi.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 

L’importanza che queste sostanze rivestono nel quadro mondiale di traffico illecito di droghe d’abuso, in special modo di quelle di sintesi, ha determinato nel corso degli anni a livello di organizzazioni governative di tutto il mondo, in primo luogo le Nazioni Unite, una crescente attenzione a questo problema che ha portato infine nel 1988 alla adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, il cui atto di ratifica ed esecuzione da parte dell’Italia è la legge 5 novembre 1990, n. 328.

La Convenzione del 1988 ha sancito, tra l’altro, la “necessità di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope”, in particolare attraverso un sistema di controllo degli scambi internazionali di precursori di droghe, tenendo conto del fatto che, in linea di principio, il commercio di queste sostanze è lecito, e che vi debba essere un giusto equilibrio tra la necessità di impedire la diversione verso il mercato illecito e le esigenze commerciali dell’industria e dei diversi operatori del settore.

L’art. 12 della Convenzione definisce i precursori “sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope” e prevede che ogni stato adotti le misure che ritiene appropriate per impedire la deviazione di sostanze iscritte nelle tabelle di cui al DPR 309/90 e s.m.i. verso il mercato illecito.

Un importante punto contenuto nell'articolo è costituito dalle modalità da osservare per inserire una nuova sostanza in Tabella o eventualmente per escluderla, fermo restando che requisiti fondamentali della sostanza da inserire nelle tabelle di cui al DPR 309/90 e s.m.i. , sono che:

  1. la sostanza sia frequentemente utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope;
  2. tale fabbricazione, in funzione del volume e dell’ampiezza, crei gravi problemi di sanità pubblica o sociali.

La legislazione dell'Unione Europea

Quanto adottato nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 è stato prontamente recepito dalla Unione europea che ha introdotto a partire dal 1990 un'apposita legislazione per i precursori di droghe, mediante l’emanazione di una serie di regolamenti e direttive, modificati e integrati nel tempo in applicazione delle risoluzioni emanate dagli organi delle Nazioni Unite.

A partire dal 18 agosto 2005 la precedente normativa comunitaria è stata integralmente sostituita dall’entrata in vigore di nuovi regolamenti, attualmente vigenti, i regolamenti (CE) 273/2004 e 111/2005, che pertanto costituiscono la legislazione vigente nel territorio dell’Unione europea.

Le norme nazionali

La normativa nazionale è costituita dall’art. 70 del DPR 309/90 (come modificato dal D.L.vo 24 marzo 2011 n.50).

La normativa suddivide i precursori attualmente posti sotto controllo in 4 categorie, consulta la pagina Le categorie di precursori.



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Data di pubblicazione: 23 aprile 2013, ultimo aggiornamento 6 luglio 2021

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