Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Medicinali Stupefacenti
Rendicontazione trimestrale e annuale

Modalità di trasmissione dati

Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle I e II, devono trasmettere al Ministero della Salute, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’attività (DPR 309/90 art. 65).

Gli enti e le imprese devono trasmettere precisamente:

  1. i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
  2. la quantità e qualità (tutte le info utili sullo specifico stupefacente da rendicontare : nome, forma farmaceutica, tipo preparato ecc) delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
  3. la quantità e qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno;
  4. la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via elettronica mediante il SIUCS-Sistema Informativo dell’ufficio Centrale Stupefacenti.

L’obbligo di trasmissione dei dati riassuntivi si applica anche alle ditte autorizzate al commercio solo in caso di importazioni e/o esportazioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.


Trasmissione di notizie e dati trimestrali

Tutti gli enti e le imprese autorizzati in base al DPR 309/90 art. 17, che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle di cui all’ art. 13 del D.P.R. 309/90, devono trasmettere al Ministero della Salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione movimentati nel corso del trimestre precedente (DPR 309/90 art. 66).

Chi non avesse effettuato movimentazioni (import o export) nel corso dei trimestri non è tenuto ad inviare i rendiconti trimestrali.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.


Scadenze per la trasmissione dati

Trasmissione dati Termine di scadenza Mezzo di trasmissione
Rendiconto I trimestre 15 aprile SIUCS
Rendiconto II trimestre 15 luglio SIUCS
Rendiconto III trimestre 15 ottobre SIUCS
Rendiconto IV trimestre 15 gennaio SIUCS
Rendiconto annuale 31 gennaio SIUCS

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 23 aprile 2013, ultimo aggiornamento 6 luglio 2021

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area