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Stima del fabbisogno delle sostanze stupefacenti

In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961 i governi hanno l’obbligo di fornire all’INCB (International Narcotics Control Board) ogni anno la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l’intero anno successivo (c.d. stime). L’elenco delle sostanze stupefacenti è disponibile sul sito www.incb.org nella Yellow List (List of narcotic drugs under International control); ed in particolare la parte 4 della Yellow List contiene i fattori di conversione ufficiali da applicare ai possibili derivati in forma di esteri, eteri e sali per ottenerne il corrispondente corretto valore di base anidra; non devono essere utilizzati altri fattori di conversione.

Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione, all’impiego al commercio di sostanze stupefacenti nonché dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti, compresi nelle tabelle I e II sono tenuti perciò a trasmettere al Ministero della Salute entro il 31 maggio di ogni anno una comunicazione relativa alle stime dei quantitativi da importare nell’intero anno successivo (come previsto dall’art 66 comma 2 DPR 309/90).

Nella trasmissione delle stime annuali relative alle sostanze stupefacenti dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

  • sostanza e quantità da importare da importare da altri Stati, non devono essere inviate informazioni relative ad acquisti sul territorio nazionale:
    • per la distribuzione sul mercato nazionale per uso medico e scientifico (colonna 1)
    • per la fabbricazione di altre sostanze stupefacenti (colonna2a)
    • per la preparazione di medicinali inclusi nella scheda III della Convenzione del 1961*(colonna2b)
    • per la fabbricazione di sostanze non stupefacenti (colonna 2c)
  • sostanza e quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione (c.d. re-export)
  • quantità presumibile da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell’anno a cui le stime si riferiscono
  • la trasmissione delle stime deve essere effettuata utilizzando il modello disponibile all’indirizzo web International Narcotics Control Board (INCB)


Modello tabella italiano
Nome sostanza 1 2 3 4
Quantità da distribuire sul mercato nazionale per uso medico e scientifico Quantità utilizzata per la fabbricazione di: Quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione Quantità da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell'anno a cui le stime si riferiscono
(a)
altre sostanze stupefacenti
(b)
preparazione di medicinali inclusi nella scheda III della Convenzione 1961
(c)
altre sostanze non stupefacenti
destinate al mercato nazionale o per export
kg g kg g kg g kg g kg g kg g


























English table model
Narcotic drug 1 2 3 4
Quantity to be consumed for domestic medical and scientific purposes Quantity to be utilized for the manufacture of: Quantity imported, destined for ri-export, within the same year Quantity to be held in stocks at 31 December of the year to which the estimates relate
(a)
Other drugs
(b)
Preparations included in Schedule III of the 1961 Convention
(c)
Substances not covered by the 1961 Convention
Whether these other drugs, preparations or substances are intended for domestic consumption or for export
kg g kg g kg g kg g kg g kg g



























Scarica Modello tabella in inglese (doc)

Nel caso di quantitativi per l’intero anno inferiori al grammo si deve riportare comunque la quantità di 1 grammo per arrotondamento e in nota specificare il quantitativo reale (ad es. 0,1 grammi va riportato come 1 grammo nella colonna di riferimento).

Anche nel caso di quantitativi superiori al grammo ma che comprendono quantità decimali deve essere riportata la quantità in grammi immediatamente superiore per arrotondamento e in nota invece il quantitativo reale (ad es. 2,1 grammi vanno riportati come 3 grammi nella colonna di riferimento).  

*Quei preparati esenti da alcune misure di controllo per il non elevato contenuto di sostanza stupefacente. Per individuare detti preparati è disponibile la Yellow List sopra nominata.

Scadenze per la trasmissione dati

Trasmissione dati Termine di scadenza Trasmissione
Stime annuali sostanze stupefacenti 31 maggio (redatto ogni anno) Utilizzare il Form B disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti
Stime triennali sostanze psicotrope dal 31 maggio 2012 (redatto ogni 3 anni) Utilizzare il Form B/P disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti
Quote di fabbricazione da pubblicare annualmente su Gazzetta Ufficiale 30 ottobre (ogni anno) PEC

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Data di pubblicazione: 23 aprile 2013, ultimo aggiornamento 6 luglio 2021

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