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Stima del fabbisogno delle sostanze psicotrope

In base alla Convenzione Unica sulle sostanze psicotrope del 1971 i governi hanno l’obbligo di fornire ogni tre anni all’INCB - International Narcotic Control Board le stime del fabbisogno di sostanze psicotrope.
L’elenco delle sostanze psicotrope è disponibile sul sito dell'INCB nella Green List - List of Psychotropic Substances Under International Control.

La Green List contiene, in particolare, nella parte terza i fattori di conversione ufficiali da applicare ai possibili derivati in forma di esteri, eteri e sali per ottenerne il corrispondente corretto valore della base anidra. Non devono essere utilizzati altri fattori di conversione.

La trasmissione delle stime

Tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze psicotrope e dei medicinali contenenti sostanze psicotrope, compresi nelle tabelle I e II, che intendono importare sostanze psicotrope, incluse in Schedule II, III and IV of the 1971 Convention on Psychotropic Substances, sono tenuti a trasmettere esclusivamente al Ministero della Salute entro il 31 maggio e con cadenza triennale (es. dal 31 maggio 2012 la successiva il 31 maggio 2015) una comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata all' indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it.
Nella comunicazione vanno specificati l’oggetto della trasmissione e i dati di riconoscimento del mittente.

Se si determina la necessità di approvvigionarsi di quantitativi differenti per una modifica o rivalutazione delle previsioni delle stime delle sostanze psicotrope, la persona qualificata, il referente individuato nel decreto autorizzativo biennale rilasciato dall'Ufficio Centrale Stupefacenti, può presentare, in qualsiasi momento, una comunicazione, opportunamente motivata, a mezzo PEC, all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it.

I dati annuali e trimestrali e le stime vanno sempre espressi in termini di contenuto di sostanza anidra pura (es. Cyclobarbital) e non dei suoi Sali ( es. Cyclobarbital Calcium) in accordo con le Convenzioni Internazionali.

La trasmissione delle stime delle sostanze psicotrope può essere effettuata utilizzando il modello Form BP disponibile sul sito dell'International Narcotics Control Board (INCB). Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB.

La trasmissione delle stime delle sostanze psicotrope può essere effettuata utilizzando il modello in inglese


Le scadenze per la trasmissione dati

Trasmissione dati Termine di scadenza Trasmissione
Stime annuali sostanze stupefacenti 31 maggio (redatto ogni anno) Si può utilizzare il Form B disponibile sul sito dell'INCB da inviare a mezzo PEC all'Ufficio centrale stupefacenti dgfdm@postacert.sanita.it. Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB
Stime triennali sostanze psicotrope dal 31 maggio 2012 (redatto ogni 3 anni) Si può utilizzare il Form B/P disponibile sul sito dell'INCB da inviare a mezzo PEC all'Ufficio centrale stupefacenti dgfdm@postacert.sanita.it. Non devono essere trasmesse comunicazioni all’INCB
Quote di fabbricazione da pubblicare annualmente su Gazzetta Ufficiale 30 ottobre (ogni anno) Indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it

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Data di pubblicazione: 4 aprile 2013, ultimo aggiornamento 15 marzo 2024

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