Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, i medicinali si dividono in due classi:

  • Medicinali di fascia A
  • Medicinali di fascia C


Fino al 1 luglio 2001 era prevista anche una fascia B, a parziale carico del SSN, che comprendeva farmaci non essenziali ma di rilevante interesse terapeutico.

Medicinali di fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie croniche)

Sono medicinali impiegati per patologie gravi, croniche e acute, sono inclusi nella fascia A tutti i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria.
I medicinali di fascia A sono a carico del SSN; alcuni di essi lo sono solo in ambito ospedaliero (Fascia A, H).

Possono essere prescritti dal medico di famiglia, dai medici di guardia medica, del pronto soccorso, dagli specialisti ambulatoriali, dai medici ospedalieri a seconda delle diverse disposizioni delle leggi regionali. I medicinali inclusi in fascia A sono individuati da un apposito prontuario predisposto dall'AIFA che viene periodicamente aggiornato e la cui validità si estende in tutto il territorio nazionale. In altri termini, un assistito del Veneto, come anche uno della Calabria, potranno recarsi nella loro farmacia di fiducia e ricevere gratuitamente lo stesso medicinale (a meno di ticket). Alcuni medicinali sono sottoposti a note limitative alla prescrizione, cioè sono prescrivibili in fascia A solo per pazienti affetti da determinate patologie (in caso contrario sono da considerarsi in fascia C).
L'attuale normativa prevede che l’AIFA individui e pubblichi la “lista di trasparenza” , cioè una lista di medicinali equivalenti di fascia A con i relativi prezzi di riferimento. Il prezzo di riferimento, rappresenta il valore massimo di rimborso da parte del SSN per un medicinale contenente il principio attivo relativo alla confezione di riferimento indicata.

L'art. 11 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito che:
il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo espressa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel periodo precedente abbia prezzo più basso o a fornire il medicinale avente prezzo più basso.

L'articolo 15, comma 11-bis del decreto-legge n.95/2012 (Spendig Review), nel testo vigente, stabilisce che quando un paziente è curato per la prima volta per una patologia cronica o è curato per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l’impiego di un determinato principio attivo ed esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto dal medico per il trattamento, il medico debba prescrivere il medicinale mediante l’indicazione del suo principio attivo o mediante il nome di uno specifico medicinale a base di quel principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest'ultimo.

Nei casi sopradescritti il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale,  quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, accompagnando la clausola di non sostituibilità con una sintetica motivazione.
L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.
E'importante precisare che nel caso in cui il medico indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto o il paziente non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, l'eventuale differenza di prezzo tra il medicinale dispensato e quello a prezzo più basso è a carico dell’assistito (ad eccezione degli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia).

Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui medicinali di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per malattia cronica. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di appartenenza.

Medicinali di fascia C (medicinali non essenziali)

Sono medicinali utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori, che, quindi, non sono considerati “essenziali” o “salvavita”.
Con la legge 311/2004 (legge Finanziaria 2005) è stata individuata una nuova fascia di medicinali, la C-bis, che comprende i medicinali non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico, cioè i medicinali di automedicazione.
I medicinali delle fasce C e C-bis sono a totale carico del paziente.

Il D.L. 20 maggio 2005 n. 87, convertito con modificazioni, dall’art.1 L. 26 luglio 2005, n.149 successivamente il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27 hanno introdotto delle novità per i medicinali di fascia C e C-bis:

  • ha stabilito che anche per i medicinali di fascia C da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo espressa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel periodo precedente abbia prezzo più basso o a fornire il medicinale avente prezzo più basso.
  • il prezzo dei medicinali di fascia C e di quelli fascia C-bis può essere aumentato soltanto nel mese di Gennaio di ogni anno dispari. Quindi gli attuali prezzi di tali farmaci non potranno subire variazioni in aumento fino al gennaio 2007.


La legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha stabilito che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio commerciale diverso dalle farmacie e che il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità.

Il citato D.L. 1/2012 ha stabilito, anche, che le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.


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Data di pubblicazione: 10 febbraio 2006, ultimo aggiornamento 7 dicembre 2018

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