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Immagine Presidi medico chirurgici

Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività  riconducibile alle seguenti definizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998:

  1. disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide
  2. insetticidi per uso domestico e civile
  3. insettorepellenti
  4. topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile*

I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il Regolamento (UE) 528/2012 e devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti.

Una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....."

*N.B. i topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile sono autorizzati esclusivamente come prodotti biocidi ai sensi del Regolamento UE n. 52/2012, poiché per tutti i principi attivi impiegati in questa categoria di prodotti si è concluso il programma di riesame comunitario.

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Data di pubblicazione: 7 aprile 2006, ultimo aggiornamento 23 aprile 2021

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