Il programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità rappresenta un contributo sostanziale alle politiche sanitarie del Paese in quanto affronta la necessità di ammodernare il patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere con strutture e tecnologie sempre più appropriate, moderne e sicure, alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.

L'ottimizzazione dei servizi attraverso la riqualificazione edilizia e tecnologica contribuisce, infatti, agli obiettivi di efficienza dell'assistenza sanitaria, di riequilibrio dell'assistenza sul territorio nazionale, di messa in sicurezza e ammodernamento tecnologico di edifici e impianti, per garantire a ciascun cittadino una risposta adeguata alla domanda di salute, sia in termini di prevenzione che di cura delle diverse patologie.

Con l’art. 20 della legge finanziaria 67/88, il legislatore ha autorizzato l’esecuzione della I^ Fase del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

La I Fase del Programma si è conclusa nel 1996 con una assegnazione pari a € 4.854.694.851,44 e una percentuale media di autorizzazione alla spesa del 94,5%.

La II Fase, avviata nel 1998, ad oggi registra una assegnazione complessiva di finan­ziamenti pari  a € 18.145.305.148,56 di cui sono stati effettuati programmi specifici quali:

  • Potenziamento delle strutture di radioterapia (Legge n. 488/1999)
  • Programma libera professione intramuraria (Legge n. 254/2000)
  • Enti (IRCCS, Policlinici Universitari, IZS, Ospedali Classificati, ISS, CNAO) (Legge n. 412/1992 modificata dalla Legge n.448/2001)
  • Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata al sovraffollamento delle carceri (Legge n. 9/2012)
  • Adeguamento normativa antincendio (Delibera CIPE n. 16/2013)

Inoltre, con la Finanziaria del 2010 è stato assegnato un finanziamento pari a € 1.000.000.000,00, di cui € 820.000.000,00 ancora da ripartire, per un totale complessivo di finanziamenti statali pari a 24 miliardi di euro.

L'art. 5 bis del Decreto L.vo 502/1992  (pdf, 11 KB), introdotto dal Decreto L.vo 229/1999, prevede che il Ministro della Salute, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato.

Le regioni che hanno incluso la materia sanità tra quelle oggetto delle intese istituzionali di programma in base all’articolo 2 della legge 662/1996 (Lombardia, Toscana e Basilicata), hanno avuto la possibilità di stipulare accordi di programma quadro in base a detta normativa.
Gli Accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso la quale il Ministero della salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi, rispetto agli obiettivi generali posti dal legislatore con l’avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l’offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa, quali:


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Data di pubblicazione: 30 marzo 2007, ultimo aggiornamento 2 dicembre 2016

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