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Altri prodotti a libero consumo

Articoli di abbigliamento

Gli articoli di abbigliamento (vestiti e scarpe) sono prodotti a libero consumo ben rappresentati tra le notifiche Rapex.
Il rischio, principalmente correlato all’abbigliamento per bambini, sta nella presenza di lacci liberi, possibile causa di strangolamento e ferite. Questi articoli non sono conformi alla norma tecnica armonizzata EN 14682. Leggi il documento Cord and drawstrings on children’s clothing. Overview of risks presented by Common non compliances (in lingua inglese).

Altre notifiche sono associate alla presenza di coloranti azoici (in grado di rilasciare ammine aromatiche cancerogene) vietati dal punto 43 dell’allegato XVII del Regolamento Reach, alla presenza di Cromo VI, cancerogeno e fortemente allergizzante, alla presenza di ftalati, utilizzati per ammorbidire impermeabili, scarpe per bambini o per applicazioni poste a volte su bavaglini o tutine, al nichel (vietato quando la sua cessione supera il limite consentito dal punto 27 dello stesso allegato XVII).
Va segnalato, infine, quanto accaduto nell’anno 2009.

Il sistema Rapex registrò un gran numero di articoli con dimetilfumarato (DMF), biocida mai autorizzato in Europa, responsabile di dermatiti anche gravi, riscontrato nelle bustine con funzione essiccante-antiumidità, che accompagnavano articoli a libero consumo (soprattutto calzature, abbigliamento, borse). Questa sostanza evaporando dalle bustine, viene contestualmente assorbita dagli articoli, determinando, nei soggetti suscettibili, lesioni da contatto ulcerative.

La vigilanza attuata dal Ministero della salute sui prodotti di importazione, testimoniata dalle numerose analisi effettuate dall’Istituto superiore di sanità e dai molti sequestri, ha evitato un gran numero di dermatiti da contatto.

Miscele per tattoo/dermopigmentazione

Le miscele utilizzate nelle pratiche per tatuaggi o nel make-up permanente, introdotte nella pelle umana, nei globi oculari o nelle membrane mucose di una persona, con qualsiasi procedimento, allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona, sono costituite da un insieme di sostanze, fra cui coloranti, solventi, stabilizzanti, agenti umettanti, regolatori del pH, emollienti, conservanti e addensanti.

Le miscele per i tatuaggi non sono da intendersi cosmetici in quanto, non sono destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano.

Tali miscele rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), il quale, per far fronte alle preoccupazioni sollevate negli anni passati, anche con evidenze di segnalazioni nel sistema di allerta RAPEX per i prodotti non alimentari, ha imposto una recente restrizione a moltissime sostanze, al fine d’impedirne la presenza nella miscela per la pratica di tatuaggio al di sopra dei limiti stabiliti.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2020/2081 ha modificato il Regolamento REACH, aggiungendo la restrizione n. 75 specifica per le miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. La restrizione si applica dal 4 gennaio 2022, con un deroga al 4 gennaio 2023, per due soli pigmenti (Pigment Blue 15:3Pigment Green 7).
Di conseguenza, non possono essere immesse miscele per tatuaggi o usate miscele per tatuaggi non conformi alla restrizione n. 75 del suddetto regolamento REACH.
In particolare, sono vietate sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento CLP come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti, corrosive, irritanti per la cute o che provocano lesioni oculari gravi ovvero irritazione oculare. Sono, inoltre, vietate le sostanze che rientrano nei prodotti cosmetici ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (c.d. Regolamento Cosmetici; rettificato il 12 novembre 2020). Infine, la restrizione n. 75 del regolamento REACH predispone un elenco di pigmenti, ammine e metalli pesanti (appendice 13) i cui limiti prescritti non devono essere superati. Occorre prestare attenzione alla prevalenza dei limiti laddove una sostanza è contestualmente presente in più di un raggruppamento sopra richiamato (pericolosa per il CLP, reg. cosmetici, appendice 13).

La restrizione REACH dispone anche delle condizioni riguardanti l’etichetta delle miscele destinate alla pratiche di tatuaggio (obbligo per il fornitori che immettono sul mercato), le quali si integrano, laddove applicabili, a quelle disposte dal Regolamento CLP.
In etichetta devono essere indicati, il nome della miscela; l’elenco degli ingredienti, il numero di lotto e la dicitura "Miscela per tatuaggi o trucco permanente". L’etichetta deve essere in italiano e, laddove opportuno, deve indicare la dicitura "contiene nichel" o la dicitura "contiene cromo (VI)", in quanto tali metalli possono provocare reazioni allergiche. Le informazioni in etichetta devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile.

La dicitura "Miscela per tatuaggi o trucco permanente", favorisce l’utilizzo delle miscele conformi, aiuta il tatuatore o il dermopigmentista a individuare meglio il prodotto che si desidera utilizzare, favorendone il corretto approvvigionamento e, soprattutto, responsabilizza i fornitori di sostanze usate nella formulazione di miscele per tatuaggi ad informare opportunamente la propria filiera.

Infine, dal punto di vista del rischio biologico, rimane obbligatoria l’indicazione in etichetta della data di durata minima e della garanzia di sterilità del contenuto.

Casalinghi

Tra i casalinghi, in genere notificati nel sistema Rapex, soprattutto per rischio incendio e rischio elettrico, ricordiamo i casi particolari che riguardano la presenza di amianto.

Si tratta di articoli provenienti dalla Cina, ove l’amianto non è vietato e quindi regolarmente prodotto e utilizzato nei beni di consumo per la sua proprietà di fornire resistenza al calore e al fuoco.
In Italia tra il 2006 e il 2007 sono state numerose le notifiche relative ai termos di produzione cinese, che nell’intercapedine, tra i due vetri, presentavano un dischetto biancastro, solitamente visibile ad occhio nudo, costituito da cartone pressato e amianto (per lo più crisotilo, ma anche crocidolite).

Queste pasticche, circolari o cilindriche, fino a tre per contenitore, erano poste nell’intercapedine del doppio involucro in vetro, come distanziatori per conferire maggiore resistenza all’articolo.

In Italia, in quegli anni, sono stati sequestrati quasi 60.000 articoli. Tutti gli importatori sono stati segnalati alla pertinente autorità giudiziaria, per violazione della Legge 257/92 e del DPR 10 settembre 1982 n. 904.
I sequestri hanno coinvolto quasi tutte le regioni; il rischio sanitario, connesso alla liberazione di fibre di amianto, era legato alla possibile rottura del contenitore in vetro e alla manipolazione della pasticca. Gli articoli erano accompagnati da certificati di conformità (cinesi) a testimonianza della scarsa conoscenza della normativa italiana ed europea.

Successivamente la presenza di amianto è stata rilevata dal Ministero della salute italiano nelle fiaccole da giardino in bambù provenienti dalla Cina.
Presentavano, infatti, una rondella di cm 3 di diametro, costituita da cartone di crisotilo e, quindi, estremamente friabile (tenore in amianto 75%), utilizzata per ridurre la temperatura e posta tra lo stoppino della fiaccola e il tappo del flacone per l’olio combustibile.
In questo caso il rischio era sicuramente superiore rispetto a quello costituito dalla pastiglia in amianto presente nei termos, perché la rondella era facilmente asportabile e non vincolata.

Si è quindi proceduto al ritiro dal mercato, al richiamo presso i consumatori (la distribuzione aveva investito numerosi supermercati e grandi magazzini) al sequestro e alle denunce degli importatori alla autorità giudiziaria.
Attualmente il divieto di fabbricazione, immissione e uso delle fibre di amianto è vietato dal punto 6 dell’allegato XVII del Regolamento Reach.

Gadget

L’azione di vigilanza con le relative notifiche e sequestri si esplica anche su numerosi gadget, portachiavi muniti di puntatori laser, scambiati spesso come giochi, appartenenti alla classe III ai sensi CEI EN 60825, quindi lesivi per la vista e vietati dall’Ordinanza del Ministero della salute 16 luglio 1998, accendini fantasia vietati dal D.M 10 agosto 2007, penne dotate di capsule esplosive in grado di ustionare e di determinare lesioni agli occhi.

Altri gadget sono in apparenza simili a prodotti, ma in realtà del tutto differenti (accendigas, telecomandi, telefoni cellulari, penne a sfera, gomme da masticare etc.) in grado di fornire scariche elettriche fastidiose o dolorose in persone, ignare della loro reale natura; questi articoli sono ritenuti pericolosi e come tali non dovrebbero essere posti sul mercato (Circolare Ministero salute 11 maggio 2010, n. 44711).


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Data di pubblicazione: 17 luglio 2012, ultimo aggiornamento 31 ottobre 2022

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