Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) trova il suo fondamento normativo nell’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed è attuato attraverso l’Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001.

Lo scenario istituzionale in cui si colloca il NSIS è caratterizzato da profondi mutamenti nell'assetto dei ruoli dei diversi attori che interagiscono nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), determinati, prioritariamente, dal processo di decentramento dei poteri dallo Stato alle Regioni (in primis la modifica del titolo V della Costituzione e il D.L. 18 settembre 2001, n. 347). Ai sensi della lett. m) dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione, è attribuita allo Stato “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale” mentre la “tutela della salute”, assai più ampia della dizione ”assistenza ospedaliera” dell’ordinamento previgente, rientra nell’ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Il nuovo scenario ha pertanto determinato in capo allo Stato la competenza esclusiva nella definizione dei Livelli Essenziali delle prestazioni di Assistenza sanitaria (LEA), adottati come strumenti indispensabili per garantire una corretta assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare per ogni altra materia del settore.

Nel mutato quadro costituzionale si è affermato l’utilizzo dello strumento pattizio degli accordi e delle intese, sanciti in Conferenza Stato-Regioni, quale modalità nuova e sussidiaria per affrontare e risolvere le problematiche che vedevano coinvolti i diversi livelli di governo in materia di tutela della salute.

In particolare, l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha come premessa la garanzia del rispetto del principio della uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza, di adeguato livello qualitativo e di efficienza, coerentemente con le risorse programmate del SSN.

L’Intesa è rivolta a massimizzare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso programmi di sviluppo e ottimizzazione delle attività e di contenimento della spesa, nell’ottica di liberare risorse da concentrare su interventi volti a migliorare lo stato di salute dei cittadini, migliorando nel contempo i servizi socio-sanitari territoriali.

A tal fine, l’articolo 3 dell’Intesa dispone che per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del SSN, ci si avvalga del NSIS, istituito presso il Ministero della Salute.

Più recentemente, la Legge 13 novembre 2009, n.172, riconferma la competenza istituzionale, in capo al Ministero della salute, del monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali, con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate.

Il ruolo cardine del NSIS per il perseguimento degli obiettivi di qualità del SSN viene ribadito nelle successive Intese Stato Regioni, concernenti il “Patto per la Salute 2006” e “Patto per la Salute 2010-2012”. Inoltre, nell’articolo 27 del Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 sul federalismo fiscale è previsto che per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si faccia riferimento agli elementi informativi presenti nel NSIS.


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 8 maggio 2012, ultimo aggiornamento 26 giugno 2012

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area