L'accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 sull'esportazione di campioni sangue da cordone ombelicale per uso autologo indica le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale, da parte della Regione o della Provincia autonoma di competenza.

E' consentito esportare, presso una struttura estera a proprie spese, il sangue di cordone ombelicale prelevato al momento della nascita del proprio figlio e conservarlo ad uso personale. Tuttavia tale attività di conservazione ad uso autologo presenta rilevanti incertezze scientifiche relative alla capacità di soddisfare eventuali esigenze terapeutiche future.

Nell'accordo sono dettagliate le modalità con cui le Regioni assicurano, secondo le proprie esigenze organizzative e operative, il rilascio della autorizzazione all'esportazione.

In sintesi, le persone interessate all'esportazione dei campioni di sangue si possono rivolgere direttamente alla direzione sanitaria della struttura che consegna i moduli per la richiesta di autorizzazione (lo schema di domanda, il modulo informativo per il counselling e il materiale informativo sulla raccolta, conservazione e utilizzo del sangue cordonale). Entro i 10 giorni lavorativi prima della data di spedizione del campioni di sangue cordonale, è necessario consegnare alla direzione sanitaria:

  • i moduli ricevuti compilati e sottoscritti
  • i referti dei marcatori infettivologici B, C ed HIV (HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV1-2), eseguiti nell'ultimo mese di gravidanza presso un laboratorio accreditato
  • i dispositivi di prelievo con le relative certificazioni di conformità e procedure di prelievo e confezionamento del campione fornite dalla banca cordonale estera presso cui verrà conservato il campione.

La direzione sanitaria, verificata la conformità di quanto presentato, rilascia l'autorizzazione alla esportazione, che deve essere allegata al campione di sangue cordonale al momento della spedizione.

Nella norma è anche previsto che la Regione o Provincia autonoma, nella piena autonomia gestionale, possa stabilire il pagamento di una adeguata tariffa in base ai costi sostenuti per le operazioni svolte per il rilascio dell'autorizzazione e la raccolta del campione di sangue da cordone ombelicale.


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Data di pubblicazione: 22 marzo 2012, ultimo aggiornamento 9 giugno 2021

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