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La mobilità dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all’area sanitaria, è prevista dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE.

La direttiva comunitaria

La direttiva descrive le specifiche modalità procedurali basate sul principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, al fine di consentire ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Area SEE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e ai cittadini della Confederazione Svizzera di esercitare in un altro Stato membro la professione regolamentata per la quale hanno conseguito la relativa qualifica nello Stato di origine.

Per applicare la direttiva è necessario che la professione che si intende esercitare in un altro Stato membro sia regolamentata nello Stato ospitante, cioè sia una professione il cui esercizio è subordinato, come prevede la normativa legislativa, regolamentare o amministrativa, al possesso di determinate qualifiche e che tale professione sia equivalente a quella per la quale si è qualificati nel Stato membro di conseguimento del relativo titolo di studio.

L’esercizio dell’attività professionale regolamentata è consentito solo se il titolo professionale viene riconosciuto dallo Stato di stabilimento ospitante.

L’Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le cui disposizioni, per effetto degli articoli  49 e 50 del D.P.R. 31 agosto 1999,  si estendono anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un titolo abilitante  all’esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all’Unione Europea, che intendono esercitare stabilmente la professione in Italia.

Alla medesima normativa si fa riferimento anche per i titoli professionali conseguiti da cittadini extracomunitari in uno Stato Membro oppure conseguiti  da cittadini italiani in uno Stato extracomunitario.

Riconoscimento della qualifica professionale 

Il Ministero della salute è competente per i titoli di area sanitaria conseguiti all’estero, come previsto dal d.lgs.206/2007.

Pertanto, il professionista che voglia trasferirsi in Italia per esercitare stabilmente una professione sanitaria regolamentata sulla base della qualifica conseguita nello Stato di origine deve chiedere e ottenere  dal  Ministero della salute il riconoscimento del suo titolo professionale .

Se il professionista intende svolgere in Italia una prestazione professionale sanitaria in modo occasionale e temporaneo non deve chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio, bensì deve dare  comunicazione al Ministero della salute circa la prestazione da eseguire, per la libera prestazioni di servizi come previsto dal d.lgs.206/2007.  

Dal sito del Ministero della salute è possibile consultare, con riferimento all’attività professionale che si vuole esercitare in Italia, il modello di domanda e l’elenco dei documenti che è necessario trasmettere unitamente alla domanda di riconoscimento. 

Il procedimento di riconoscimento si attiva con la presentazione della domanda e si conclude con il rilascio del decreto di riconoscimento, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal d.lgs.206/2007.

Nei casi in cui si applica il sistema di riconoscimento con il sistema generale, qualora si riscontrino dalla documentazione prodotta sostanziali carenze formative in materie caratterizzanti la professione, il riconoscimento può essere eventualmente subordinato al superamento di misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale.

Il riconoscimento può essere negato qualora la qualifica conseguita all’estero non abbia alcuna corrispondenza con la professione che si chiede di esercitare in Italia.

L’obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali è di competenza del Ministero della salute, (art. 32 della legge n. 69/ 2009 - art. 16, comma 6, del d.lgs 206/2007), ed è assolto con la pubblicazione dei Decreti di riconoscimento sul sito del Ministero.


Consulta:


Per approfondire

Immagine Mobilità internazionale operatori sanitari

Accordo di recesso del Regno Unito (UK) dall’Unione Europea - Misure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali

L’Accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, garantisce ai cittadini dell’Unione ed ai cittadini Regno Unito (UK) che abbiano ottenuto o siano in procinto di ottenere, nel paese ospitante, il riconoscimento delle loro qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2020), la validità e l’efficacia delle decisioni nazionali di riconoscimento e il diritto di esercitare e continuare ad esercitare la relativa professione nello Stato ospitante.

Dal 1° gennaio 2021 in Italia troverà applicazione, nei loro confronti, il DPR 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. ed in particolare l’articolo 49 che detta la disciplina per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in paesi non appartenenti all’Unione europea; pertanto, le richieste di riconoscimento che perverranno successivamente a tale data saranno assoggettate allo stesso trattamento previsto per i cittadini dei Paesi terzi.

La documentazione conseguita nel Regno Unito dovrà essere presentata nelle modalità previste per le qualifiche professionali conseguite in Paesi extracomunitari.


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Data di pubblicazione: 30 luglio 2021, ultimo aggiornamento 20 aprile 2023

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