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La procedura di riconoscimento di una qualifica conseguita in un Paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o della Confederazione Svizzera è differenziata rispetto alla cittadinanza del richiedente: cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera e cittadini non comunitari


Cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera

Cosa è possibile richiedere

  • Diritto di stabilimento
    I cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una qualifica professionale  sanitaria ottenuta in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera,  che intendono esercitare stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
    Consulta la sezione Diritto di stabilimento per cittadini EU 

  • Diritto alla libera prestazione di servizi 
    E’ prevista la possibilità di erogare prestazioni professionali saltuarie ed occasionali senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi al rispettivo Ordine, Albo o Collegio professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.
    Consulta la sezione Diritto alla libera prestazione di servizi  - cittadini EU per conoscere le qualifiche professionali che possono esercitare questo diritto e come ottonerlo:


Cittadini NON comunitari

Cosa è possibile richiedere 

  • Riconoscimento della qualifica
    I cittadini non comunitari, in possesso di titoli conseguiti in un Paese comunitario, dell'area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della loro professione in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica.


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Immagine per Qualifiche conseguite in UE

I cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una qualifica ottenuta in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera,  che intendono esercitare stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento della loro qualifica ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

La procedura è diversificata a seconda delle professioni:

  • per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica documentale della sussistenza dei requisiti minimi di formazione, previsti dalla norma a fondamento del riconoscimento.
  • per tutte le altre, per cui non sono stati stabiliti requisiti minimi formativi, è necessario fare una valutazione della qualifica acquisita all’estero (percorso formativo ed eventuale attività lavorativa)

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E’ prevista la possibilità di erogare prestazioni professionali saltuarie ed occasionali senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi al rispettivo Ordine, Albo o Collegio professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.

Questo diritto lo possono esercitare i cittadini dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera, che posseggono una delle seguenti qualifiche, ottenute in un paese dell'Unione Europea, dell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera:

  • medico chirurgo
  • medico specialista
  • farmacista
  • medico veterinario
  • odontoiatra
  • odontoiatra specialista
  • infermiere
  • ostetrica

Per esercitare tale diritto, i professionisti dovranno comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute,  i documenti indicati nella scheda servizio e i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione:

  • la data
  • la struttura
  • la motivazione
  • le informazioni sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale

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Data di pubblicazione: 30 luglio 2021, ultimo aggiornamento 30 luglio 2021

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