Le fasi del procedimento giurisdizionale di competenza della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - CCEPS sono le seguenti.


Ricorso

I ricorsi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie (CCEPS) avverso i provvedimenti deliberati dagli Ordini delle professioni sanitarie devono essere notificati, ai sensi dell’art. 54 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, e secondo le modalità di cui al Codice di procedura civile, alle istituzioni di seguito indicate:

  • Ordine che ha emanato il provvedimento
  • Procuratore della Repubblica territorialmente competente (ove ha sede l’Ordine);
  • Ministro della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, 00186 Roma (a seguito dell’istituzione del Ministero della Sanità - attualmente denominato Ministero della Salute - questa notifica sostituisce ora quella al Prefetto, prevista dall’art. 54 sopra citato).

Nei ricorsi in materia elettorale ogni iscritto all’Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 6, comma 6, Decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018).

Le notifiche vanno effettuate, a pena di irricevibilità del ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento che s’intende impugnare (artt. 53 e 54 DPR n. 221/1950), ovvero, nel contenzioso elettorale, dalla data di proclamazione degli eletti.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, commi uno e due, del DPR n. 221/1950, il ricorrente può prendere visione dei documenti e delle controdeduzioni eventualmente depositate da coloro ai quali il ricorso sia stato notificato, mediante apposita istanza formulata espressamente nel ricorso.

Nel caso di mancata formulazione dell’apposita istanza nel ricorso, il ricorrente, all’esito del deposito, è informato dall’Ufficio di Segreteria della CCEPS della facoltà di prendere visione degli atti e documenti mediante la trasmissione all’indirizzo di posta elettronica cceps@postacert.sanita.it dell’apposito modello, debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di identità dell’interessato o dell’eventuale delegato e dalla procura di costituzione in giudizio (ove ci si avvalga di un avvocato difensore).


Deposito

Il deposito del ricorso deve avvenire, presso la Segreteria CCEPS, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per le notifiche. La tardività del deposito determina la sua irricevibilità, rilevabile anche d’ufficio.

In alternativa il deposito può essere effettuato in forma cartacea utilizzando una delle due modalità di seguito riportate:

  • presso la Segreteria, mediante consegna a mani presso la sede del Ministero della salute – viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma – Ufficio accettazione, con plico indicante in intestazione “Segreteria CCEPS”

oppure

  • a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
    Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie
    c/o Ministero della Salute - DGPROF - Ufficio 1 - viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma

Devono essere depositati i seguenti atti e documenti:

  • Il ricorso, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC del ricorrente. Qualora ci si avvalga di un avvocato, occorre indicare esclusivamente la posta elettronica certificata di quest’ultimo (il difensore legalmente costituito può avvalersi della facoltà di indicare unicamente la domiciliazione telematica digitale: c.d. "domicilio virtuale", sul quale vedi Cass. Sez. Un. n. 10143/2012);
  • marca da bollo da €16,00, ai sensi dell’art. 78, comma 3, del D.P.R. n. 221/1950 (nella misura di una per ogni quattro facciate del ricorso ed una per la procura alle liti) da apporre sul modulo  Marche da bollo ricorso CCEPS  con la precisazione del nome del ricorrente; se il ricorrente deposita il ricorso per via telematica all’indirizzo PEC della Commissione Centrale cceps@postacert.sanita.it, sarà tenuto a conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr. art. 37 del D.P.R. n. 642/1972). Gli originali delle marche da bollo non dovranno essere trasmessi alla Segreteria CCEPS a mezzo posta.
  • relate delle notifiche effettuate, ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 221/1950 sopra citato;
  • provvedimento impugnato con la relativa lettera di notifica dell’Ordine;
  • tassa di bollo di €16,00 da apporre sul modulo Marca da bollo decisione CCEPS, con la precisazione del nome del ricorrente. La tassa di bollo di euro 16,00 sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla CCEPS, nonché sulle copie occorrenti per le notificazioni delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tasse di bollo. Il ricorso è irricevibile se non è accompagnato dal pagamento della tassa di bollo di euro 16,00 che è irripetibile anche in caso di rinuncia
  • attestazione di conformità all’originale del ricorso, prevista dall’art. 16 decies e undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al fine del deposito e iscrizione a ruolo per via telematica;

Ogni ulteriore memoria difensiva successiva al deposito del ricorso deve essere corredata delle relative marche da bollo (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate).

L’Ufficio di Segreteria della CCEPS utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per trasmettere alle parti le comunicazioni inerenti il ricorso, ivi comprese la convocazione per l’udienza e la presa visione degli atti, nonché la notifica della decisione della Commissione Centrale, che verrà trasmessa unicamente a mezzo PEC ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.


Contributo unificato 

Laddove si intenda proporre ricorso in Cassazione avverso una decisione della CCEPS, si è tenuti al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma uno-quater del D.P.R. n. 115/2002.

Il pagamento va effettuato tramite la piattaforma PagoPA, accedendo al seguente sito internet: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp

Oltre all’importo in Euro (da determinarsi a cura del ricorrente stesso), occorrre inserire nella causale il nominativo del ricorrente e l’indicazione dell’Ordine provinciale di appartenenza.

 

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Data di pubblicazione: 3 agosto 2011, ultimo aggiornamento 15 dicembre 2023

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