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L’Accordo Stato-Regioni 29 ottobre 2009, modificato dall'Accordo 6 dicembre 2017, stabilisce la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH).

Il Ministero della Salute, in quanto Autorità competente nazionale (Legge 6 aprile 2007, n. 46, art. 5bis), assicura l'operatività del sistema dei controlli, al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse.

Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), e dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), l'Istituto nazionale assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL), gli ispettori centrali di cui al decreto del Ministero della Salute 11 novembre 2013 e altre strutture, quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ora Agenzia delle accise, dogane e monopoli), i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri (NOE) e il Corpo della Guardia di finanza.

I controlli possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso.

In caso di accertamento di violazione delle disposizioni del regolamento REACH e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP), si applicano le sanzioni amministrative e penali contenute, rispettivamente, nel D. Lgs. 133/2009 e nel D. Lgs. 186/2011.

Il Piano

Il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti chimici è elaborato tenendo conto dei seguenti punti:

  • indicazioni provenienti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia come il Chemical legislation european enforcement (CLEEN)
  • risultati delle attività di controllo degli anni precedenti, anche in termini di settori produttivi ritenuti prioritari in ragione dell'utilizzo di specifiche sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli
  • conoscenze epidemiologiche e analisi del contesto territoriale e ambientale sulla base del sistema informativo regionale, al fine di individuare risposte adeguate ai bisogni di salute e tutela dell'ambiente individuati dai piani regionali o provinciali
  • analisi di rischio delle attività che insistono su un territorio, al fine di individuare una graduazione degli interventi, attraverso l'identificazione di priorità delle attività di controllo
  • priorità agli interventi di controllo aventi evidenza di efficacia, al fine di condurre azioni che diano risultati in termini di miglioramento della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori
  • programmi di visite ispettive congiunte tra due o più Stati membri dell'Unione europea
  • indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV).

Il Piano contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. l'individuazione delle priorità di controllo per l'attuazione del regolamento REACH e del regolamento CLP
  2. il numero minimo dei controlli
  3. l'eventuale ripartizione delle attività di controllo sull'area geografica di applicazione, che può comprendere tutto o parte del territorio nazionale
  4. la tipologia delle classi di utilizzo merceologico delle sostanze, compresi eventuali controlli analitici
  5. periodo di tempo
  6. disposizioni per la revisione del medesimo piano.

Entro il 31 marzo di ogni anno le Autorità per i controlli sul REACH e sul CLP delle Regioni e Province autonome, gli USMAF-SASN, i NAS, l’INAIL, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, il NOE e il Corpo della Guardia di finanza devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati delle attività di controllo eseguite nell’anno precedente.

Il Ministero utilizza i risultati dei controlli effettuati dalle amministrazioni per redigere una relazione, da trasmettere all'ECHA, eventualmente integrandola con i risultati dell’attività di controllo effettuata dagli ispettori centrali (Decreto ministeriale 11 novembre 2013).

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Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici



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Data di pubblicazione: 2 agosto 2011, ultimo aggiornamento 9 marzo 2023

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