Registrazione delle aziende in BDN

Nella Banca Dati Nazionale (BDN) devono essere registrate tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi maiali o cinghiali, inclusi gli allevamenti familiari che detengono anche un solo capo da ingrasso per autoconsumo.

Tra le informazioni da registrare in BDN per ogni struttura, vi sono:

  • la tipologia: allevamento”, “stalla di sosta”, “fiera e mercato”;
  • orientamento produttivo, tra cui “allevamento familiare”, “da ingrasso”, o “da riproduzione”
  • le modalità di allevamento, tra cui “stabulato”, “semibrado”.

Identificazione degli animali

Gli animali in azienda devono essere identificati entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima di lasciare l’azienda. Per l’identificazione l’allevatore applica un tatuaggio sul padiglione sinistro riportante il codice dell’azienda di nascita.  E’ possibile, in aggiunta al tatuaggio, applicare una marca auricolare al padiglione destro con lo stesso codice. Se il tatuaggio non è più leggibile, l’allevatore deve tatuare nuovamente l’animale.

Per i suini di allevamenti che aderiscono a Consorzi di produzione prosciutti, il tatuaggio si applica sulla parte esterna di entrambe le cosce.

Se leggibile e chiaro, i suini provenienti da uno Stato membro mantengono l’identificativo dell’azienda d’origine.

I suini provenienti da un Paese terzo, se non destinati alla macellazione entro trenta giorni dal loro ingresso, sono identificati entro 30gg dall’introduzione nel territorio nazionale col tatuaggio auricolare del codice dell’azienda italiana di destinazione.

Per i suini riproduttori è prevista l’identificazione con codice individuale su marca auricolare o identificativo elettronico.  Il codice, generato da BDN, ha la stessa struttura di quello previsto per i bovini e gli ovicaprini.

Registro di carico e scarico aziendale / registro di stalla

Per ciascuna struttura registrata in BDN deve essere presente un registro aziendale, in formato cartaceo o elettronico, nel quale l’allevatore registra e aggiorna regolarmente:

  • le informazioni anagrafiche dell’allevamento
  • il numero complessivo di animali di età superiore ai 70 giorni rilevato a fine dicembre di ogni anno, suddiviso per categoria (scrofette; maschi e femmine destinate alla riproduzione); il numero totale di nascite e morti avvenute nell’anno precedente a quello della rilevazione; gli spostamenti, con l’indicazione del numero di animali movimentati in entrata e uscita, data di ingresso o uscita, azienda di provenienza o di destino
  • per gli animali identificati individualmente, sono registrati la data di identificazione e il codice identificativo individuale; razza; sesso; data di nascita o ingresso in stalla; data di morte o uscita; provenienza o destinazione
  • il trasportatore e le matricole dei mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione degli animali
  • gli estremi identificativi del documento di provenienza e destinazione (modello 4)
  • le nascite, le morti; i furti degli animali ed i movimenti in entrata ed uscita

Se le informazioni previste dal registro aziendale sono già interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro cartaceo è facoltativa.

Principali riferimenti normativi

  • decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010, che prescrive le modalità di identificazione e registrazione dei suini e prevede sanzioni in caso di inosservanza.

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Data di pubblicazione: 17 gennaio 2011, ultimo aggiornamento 23 maggio 2019

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