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Immagine di un cane

Il 14 agosto 1991 è stata approvata dal Parlamento la Legge n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La legge ha rappresentato un elemento di forte innovazione rispetto alla precedente normativa nazionale.
Tra le innovazioni introdotte dalla Legge 281/91 vi è il divieto (art. 2, comma 2) della soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque ricoverati o detenuti presso i canili sanitari come sino ad allora era stabilito dal "Regolamento di Polizia Veterinaria" (RPV) - DPR n. 320 dell'8 febbraio 1954.
Il principio così detto "no kill" introdotto dalla legge 281 ha rappresentato per molti anni una prerogativa unica del nostro Paese. Recentemente anche altri Paesi hanno adottato il divieto di soppressione o hanno progetti di legge in discussione per la sua adozione.

La legge 281/91, all’articolo 8 prevede l’istituzione, presso il Ministero della sanità, di un fondo per la sua attuazione a decorrere dall’anno 1991. Il Ministro, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità di tale fondo. La Legge prevede, inoltre, l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale.
L' Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino ha previsto una serie di misure quali:

  1. l’introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005
  2. la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale
  3. l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il ministero della salute (Anagrafe animali d'affezione), alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali. Tale sistema nazionale consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo così a ridurre i cani vaganti e prevenire il fenomeno degli abbandoni.

La Legge 189 del 20 luglio 2004 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
La legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale ed in particolare introduce, con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento per gli animali”. In particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali.
Inoltre l'articolo 727 del codice penale è stato sostituito con il seguente:
(Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Con la legge 189/2004 l’Italia, primo paese in Europa, ha sancito il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus).
Dal 2008 si applica il Regolamento (CE) n. 1523/2007 dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Consulta l'opuscolo: 
Norme nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo: competenze e responsabilità








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Data di pubblicazione: 20 dicembre 2006, ultimo aggiornamento 5 luglio 2023

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